7 gennaio 2016

Stop al registro infortuni: l’INAIL avvia il “cruscotto infortuni”

Dal 23 dicembre 2015 non è più necessario registrare gli infortuni occorsi in azienda: in alternativa è stato avviato un “cruscotto infortuni” al fine di orientare l’attività ispettiva

Autore: redazione fiscal focus

In un’ottica di semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il D.Lgs. n. 151/2015 – attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014) - all’art. 21, co. 4 ha introdotto una norma attesa da anni dai datori di lavoro, ossia la definitiva abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. La novità, operativa dal 23 dicembre 2015 (90° giorno successivo dall’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo), fa quindi venir meno l’onere per i datori di lavoro di trascrivere gli infortuni occorsi ai lavoratori, in quanto considerato ormai un adempimento superfluo, visto che gli eventi infortunistici sono comunque inviati tutti telematicamente.


Attenzione però. L’entrata in vigore della suddetta norma fa sì venir meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni. Inoltre, permane comunque l’obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.


Un punto ancora in dubbio riguarda l’obbligo di vidimare il registro alla Asl, in quanto la disposizione normativa – così com’è scritta – non chiarisce la cessazione di tale adempimento.


A ricordarlo è l’INAIL con la Circolare n. 92/2015 annunciando, tra l’altro, l’avvio a decorrere dal 23 dicembre 2015 del “cruscotto infortuni” online, che mette a disposizione degli ispettori i dati sugli infortuni sul lavoro accaduti da tale data.


Registro infortuni – L’art. 4, co. 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/1994 obbligava al datore di lavoro di tenere un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportavano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro andavano annotati: il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.


In caso di inadempimento, ossia per non aver istituito, vidimato, rimosso o non esibito, conservato, annotato correttamente il registro infortuni, il datore di lavoro era soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490.


Successivamente, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (T. U. sulla sicurezza) aveva previsto che, fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto sul Sistema Informativo Nazionale delle prevenzione (SINP), restassero ancora in vigore le disposizioni relative al registro infortuni, ivi comprese quelle sanzionatorie.


Addio all’obbligo di tenuta - Ora, siccome l’emanazione del decreto SINP si è protratta negli anni, a mettere la parola fine alla tenuta del registro infortuni ci ha pensato direttamente il D.lgs. n. 151/2015, disponendone l’abolizione dal 23 dicembre 2015.Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).


Cruscotto infortuni - Al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, l’INAIL ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 e s.m..


In ogni caso, gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’INAIL (www.inail.it) tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.


Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).


Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.


La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.




Adempimenti ancora in vigore – Si ricorda, infine, che rimane comunque l’obbligo della conservazione del registro già in essere per i canonici quattro anni computati a partire dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione (di istituzione nelle Regioni che avessero già eliminato l’obbligo di vidimazione). Passato il suddetto arco temporale, il registro potrà essere scartato.

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