16 dicembre 2015

Studenti superstiti: pensione con vincoli di reddito

La percezione di piccoli redditi, oltre alla pensione ai superstiti, non fa perdere lo status di “studente”

Autore: redazione fiscal focus
Può capitare che uno studente universitario percepisca la pensione di reversibilità ovvero indiretta e che, data la situazione economica disagiata, si trovi a dover lavorare per mantenere gli studi. Si tratta di un caso estremamente particolare, soprattutto ai fini della compatibilità fra i due redditi in capo allo studente, in quanto una retribuzione troppo elevata potrebbe far perdere lo status di “studente”. Ma quali sono i limiti di redditi entro i quali lo studente può considerarsi tale?

La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa. Sul punto, la Corte ha stabilito che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. In ogni caso, è opportuno che ogni situazione venga valutata caso per casi e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.

Considerato che non esiste una norma che disciplina un limite ben preciso entro il quale i due redditi possono considerarsi compatibili, è possibile ritenere non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%, pari a 8.490,39 euro. In caso di superamento di tale limite, le Sedi procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.

Non bisogna dimenticare che in caso lo studente – qualora l’attività lavorativa non pregiudica tale status - ha l’onere di comunicare tempestivamente all’INPS il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

Infine, si ricorda che ai fini dell’accertamento della condizione reddituale, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro.
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