30 maggio 2016

Super bonus Garanzia Giovani: compatibile con gli aiuti de minimis

Autore: redazione fiscal focus
Il “Super bonus” di Garanzia Giovani, oltre alla sua elevata appetibilità contributiva, è uno strumento di sicuro interesse in quanto risulta compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato. Più specificamente, il Super Bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:
• non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
• essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato.

Incremento occupazionale netto – Per incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Sempre con riferimento all’incremento occupazionale, si precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. In particolare, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.

Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); l’incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell’anno precedente l’assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro – annuo dell’anno successivo all’assunzione.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del “de minimis”- deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del Super bonus occupazionale.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si beneficia dell’incentivo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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