11 marzo 2015

Superamento soglia dimensionale. Tutele crescenti per tutti

Tutele crescenti anche per i lavoratori assunti prima del 7.3.2015, purché l’impresa, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato, integri il requisito dimensionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il D.Lgs. n. 23/2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015, ha introdotto un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo, riscrivendo quello che per anni è stato un punto inamovibile per i lavoratori: l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Il nuovo D.Lgs., in via generale, opera nel senso di: limitare il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; prevedere un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio; prevedere termini certi per l’impugnazione del licenziamento.
Ma cerchiamo di capire a chi si rivolgono le nuove regole.

Campo di applicazione - Le nuove regole, in via generale, si applicano al personale assunto - a decorrere dal 7 marzo 2015 – mediante contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Quindi, per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti. Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale regola. Infatti, la nuova disciplina si applica anche:
• in caso di stabilizzazione – dopo il 7 marzo 2015 – di apprendisti e lavoratori a termine;
• a tutti i lavoratori, anche se assunti precedentemente al 7 marzo 2015, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970).
Superamento della soglia - Quest’ultima ipotesi (indicata all’art. 1, co. 3) risulta estremamente interessante per le aziende. In altri termini dispone che, nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 7 marzo 2015, integri il requisito occupazionale dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9 della L. n. 300/1970), il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato in base alle nuove regole.
A questo punto, è chiaro che le imprese al di sotto del limite dei 15 dipendenti applicheranno la disciplina contenuta nella L. n. 604/1966, vale a dire la reintegra nel posto di lavoro (a facoltà del datore di lavoro) ovvero un indennizzo economico (da 2,5 a 6 mensilità) a favore dei dipendenti licenziati illegittimamente.

Piccole imprese
– Particolare risulta anche la disciplina contenuta nell’art. 9 del D.Lgs., ossia per i datori di lavoro che non raggiungono il limite dimensionale dei 15 dipendenti. Per questi ultimi, infatti, verrà dimezzato l’ammontare delle indennità e dell’importo in caso di licenziamenti operati senza giustificato motivo e giusta causa, con vizi formali o procedurali o in caso di offerta conciliativa. Resta ferma la reintegra del lavoratore nel caso di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio o riconducibile a uno dei casi di nullità previsti dalla legge.
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