16 febbraio 2016

Tersicorei e ballerini: trattenimento in servizio flessibile

Il limite massimo di pensionamento di vecchiaia per tersicorei e ballerini è di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 9/2016, ha fornito utili precisazione circa l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini. A tal proposito, è stato precisato che il termine biennale (art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010) valga esclusivamente a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali.

Il quesito - L’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS) ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’interpretazione della normativa inerente l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini, con riferimento all’esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell’attività di servizio.

In particolare è stato chiesto se il termine biennale debba riferirsi esclusivamente all’esercizio del diritto di opzione oppure determini anche il limite di durata massima per la permanenza in servizio.

Età pensionabile tersicorei e ballerini – La norma che disciplina l’età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. In particolare, l’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010), che ha modificato quanto contenuto in precedenza dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 182/1997, ha fissato l’età pensionabile in 45 anni per uomini e donne a decorrere dal 1° maggio 2010, riducendo ed equiparando i limiti precedentemente previsti fissati in 47 anni per le donne e in 52 anni per gli uomini.
Successivamente è intervenuto il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, il quale all’art 6, co. 1 ha innalzato tale requisito a 46 anni, con decorrenza 17 gennaio 2014.

Trattenimento in servizio - L’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010, in via assolutamente transitoria ed eccezionale, riserva un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell’età pensionabile, a decorrere dal 1° maggio 2010, si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo. Sul punto, la norma ha espressamente stabilito che “per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini”.

Alla luce del suddetto quadro regolatorio è possibile affermare che la possibilità di esercitare l’opzione risulta vincolata a precisi termini decadenziali, differenziati in dipendenza del diverso momento di maturazione dei requisiti anagrafici.
Per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni di età alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 100/2010 (30 giugno 2010) il diritto di opzione andava esercitato “entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione” (e quindi entro il 30 agosto 2010); per gli altri, l’esercizio del diritto è fissato entro tre mesi precedenti alla maturazione del diritto a pensione.

Il Legislatore riconosce al lavoratore altresì la possibilità di rinnovare annualmente l’opzione esercitata nei termini sopra descritti, purché entro i limiti massimi pensionabili secondo la normativa previgente (ovvero 47 anni per le donne e 52 per gli uomini).

Risposta MLPS – Ciò detto, il Ministero del Lavoro ritiene che il limite biennale previsto dalla disposizione de quo, valga esclusivamente a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali.
Non appare, infatti, possibile ritenere che il termine biennale definisca anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell’opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali, invece, devono ritenersi utili a definire l’ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy