1 luglio 2013

Ticket licenziamento. I chiarimenti dell’INPS

Nel calcolo dell'anzianità aziendale ai fini del c.d. “ticket licenziamento” sono irrilevanti sia l'aspettativa non retribuita che il congedo straordinario

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il c.d. “ticket di licenziamento” anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. Infatti, durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato come la maturazione delle ferie e del TFR. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 10358/2013, fornendo utili chiarimenti applicativi del nuovo contributo introdotto dalla Legge Fornero (art. 2, c. 31 della L. n. 92/2012), successivamente modificata dalla “Legge di Stabilità 2013” (art. 1, c. 250, lett. f) della L. n. 228/2012).

Ticket licenziamenti – A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che è stato introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Con riferimento all’anzianità aziendale, invece, va presa in considerazione quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, nell’anzianità sono inclusi anche i periodi a termine, solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi, in assenza di soluzione di continuità) ovvero nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo 1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione).

Intermittenti – Per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità – i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale. Ciò è dovuto al fatto che per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità.

Casi particolari – Sempre in merito al calcolo dell’anzianità aziendale, l’Istituto previdenziale chiarisce che:
- le ipotesi di sospensione per aspettativa non retribuita, non vanno considerate ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale. Inoltre, nell’anzianità non rientrano i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001;
- per i lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c., in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del versamento del contributo in questione, deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente.

Organi delle procedure concorsuali – Fino al 31.12.2016 per i lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario non è dovuto il versamento del contributo previsto dall’art. 5, c. 4, della L. 223/1991, successivamente il ticket ASpI sarà dovuto anche in tali situazioni, visto che la L. 92/2012 non prevede alcuna esclusione di tale tenore.

Versamento – Ai fini del corretto versamento del contributo in questione, viene riconfermato che il termine per il pagamento del ticket è quello relativo alla denuncia successiva a quella del mese in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento “AltreADebito” il già previsto codice causale “M400” e nell’elemento “ImportoADebito” l’importo dovuto. Viene confermato, inoltre, che il previsto codice causale “M401”, da valorizzare nell’elemento “CausaleADebito” di “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale”, è utilizzabile esclusivamente per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”.

Aziende cessate - Infine, per quanto riguarda le aziende cessate, i datori di lavoro provvedono a inviare, per ogni lavoratore interessato, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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