22 luglio 2011

Trasferimento di azienda e ccnl applicato

Autore: Filippo Collia
La Corte di Cassazione (sentenza 13 maggio 2011 n. 10614 in Guida al lavoro 2011, Milano, pagg. 44 ss.) ha confermato che in caso di trasferimento di azienda, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato per l’operazione, la contrattazione collettiva del cedente è sostituita da quella del cessionario se presente anche se peggiorativa.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato tale principio anche in tema di previdenza complementare (salva la presenza di diritti quesiti).
In termini generali, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
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