8 luglio 2016

Vacatio studii e redditi da lavoro. Cosa succede alla reversibilità

L’INPS ha diffuso delle indicazioni riguardanti il mantenimento della pensione ai superstiti in caso di svolgimento di attività lavorativa o di interruzione provvisoria di studi

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 2758 ha fornito indicazioni, richieste dalle sedi territoriali, in merito al riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti, e in particolar modo in favore dei figli studenti durante il periodo di “vacatio studii”, ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.

Il diritto alla pensione agli studenti superstiti - In via preliminare, si segnala che il comma 2, art. 22, L. 903/1965 dispone “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato […] spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” e che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26/a anno di età, qualora frequentino l'università”. Il venir meno della condizione di studente o la cessazione dell’attività lavorativa comportano la sospensione della pensione stessa.
Ma il nodo da sciogliere a parere dell’INPS riguarda i periodi di “transizione” - per quanto riguarda gli studenti - tra un periodo di studi e l’altro, e quindi la cosiddetta “vacatio studii”, ma anche il caso in cui il figlio superstite svolga attività lavorativa.

La “vacatio studii” – Il figlio superstite, qualora il genitore morisse nel periodo di “interruzione provvisoria” dagli studi riguardante in particolar modo:
  • il periodo che va dalla conclusione della Scuola Superiore e l’iscrizione all’Università,
  • il periodo che va dalla conclusione della Laurea Triennale e l’iscrizione corso di laurea specialistica;

conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore. La condizione necessaria affinché si conservi lo status è che “l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione”.

Lo svolgimento di attività lavorativa – Anche lo svolgimento di attività lavorativa risulta essere compatibile con il trattamento pensionistico ai superstiti qualora da tale prestazione “derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa”. Per il riconoscimento del diritto, sarà necessario dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo percepito nell’anno di morte del dante causa e il periodo di percezione. È necessario poi anche segnalare tutte le variazioni e qualora si superi il limite reddituale, l’INPS procederà alla revoca del trattamento e al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Diversa situazione si avrà invece qualora il reddito dichiarato è superiore a quello effettivamente percepito in quanto in tal caso sarà necessario procedere oltre che al riconoscimento del diritto, anche alla corresponsione degli arretrati relativi.
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