L’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 2758 ha fornito indicazioni, richieste dalle sedi territoriali, in merito al riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti, e in particolar modo in favore dei figli studenti durante il periodo di “vacatio studii”, ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
I
l diritto alla pensione agli studenti superstiti - In via preliminare, si segnala che il comma 2, art. 22, L. 903/1965 dispone “
nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato […] spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” e che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26/a anno di età, qualora frequentino l'università”. Il venir meno della condizione di studente o la cessazione dell’attività lavorativa comportano la sospensione della pensione stessa.
Ma il nodo da sciogliere a parere dell’INPS riguarda i periodi di “transizione” - per quanto riguarda gli studenti - tra un periodo di studi e l’altro, e quindi la cosiddetta “vacatio studii”, ma anche il caso in cui il figlio superstite svolga attività lavorativa.
La “vacatio studii” – Il figlio superstite, qualora il genitore morisse nel periodo di “interruzione provvisoria” dagli studi riguardante in particolar modo:
- il periodo che va dalla conclusione della Scuola Superiore e l’iscrizione all’Università,
- il periodo che va dalla conclusione della Laurea Triennale e l’iscrizione corso di laurea specialistica;
conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore. La condizione necessaria affinché si conservi lo status è che “
l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione”.
Lo svolgimento di attività lavorativa – Anche lo svolgimento di attività lavorativa risulta essere compatibile con il trattamento pensionistico ai superstiti qualora da tale prestazione “
derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa”. Per il riconoscimento del diritto, sarà necessario dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo percepito nell’anno di morte del dante causa e il periodo di percezione. È necessario poi anche segnalare tutte le variazioni e qualora si superi il limite reddituale, l’INPS procederà alla
revoca del trattamento e al
recupero delle somme indebitamente corrisposte. Diversa situazione si avrà invece qualora il reddito dichiarato è superiore a quello effettivamente percepito in quanto in tal caso sarà necessario procedere oltre che al riconoscimento del diritto, anche alla corresponsione degli arretrati relativi.