27 maggio 2013

VDR. A breve scattano le procedure standardizzate

I datori di lavoro che hanno effettuato in passato l’autocertificazione della valutazione rischi, dovranno ora adeguarsi alle procedure standardizzate

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Ultimi giorni per la predisposizione del modello standard di valutazione dei rischi nelle microimprese (fino a 10 dipendenti). Infatti, dal 1° giugno 2013 le imprese dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle procedure standardizzate in materia di sicurezza del lavoro (anche se hanno un solo apprendista). Nessun obbligo è previsto invece per le aziende che occupano da 11 a 50 lavoratori. Al riguardo, si rammenta che è estremamente importante che le imprese si regolarizzino in tempo, in quanto la mancanza del VDR costerà l’arresto fino a 6 mesi o ammende fino a 6.400 euro.

Microimprese – L’obbligo delle nuove procedure standardizzate è diretto a fornire ai datori di lavoro uno strumento che permetta loro di redigere il DVR nel rispetto degli obblighi previsti dagli art. 28 e 29 T.U. sulla sicurezza. Quindi non è più valevole la prassi che vuole che sia il datore di lavoro con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità a pianificare interventi aziendali di prevenzione. A tal proposito, occorre sottolineare che qualora il datore di lavoro della micro impresa dimostri in sede ispettiva, dopo il 1° giugno, di aver integralmente rispettato le disposizioni sulla valutazione dei rischi, avendo in precedenza redatto il DVR in forma ordinaria (che non è l’autocertificazione), non sarà obbligato a elaborare il documento secondo le procedure standardizzate.

Medie imprese –Per quanto riguarda le medie imprese (da 11 fino a 50 dipendente) invece, non si parla di obbligo, bensì di facoltà di adeguarsi alle procedure standardizzate. Quest’ultime, infatti, se al 1° giugno sono formalmente già in possesso del documento di valutazione dei rischi elaborato secondo le forme ordinarie del Testo unico sicurezza (art. 29, c. 1,2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008) non dovranno necessariamente sostituirlo con altro documento secondo le procedure standardizzate. Tuttavia, nel caso in cui si verifichino modifiche al processo produttive o all’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il DVR dovrà essere rielaborato entro 30gg.

L’aspetto sanzionatorio –Come precisato in premessa, le violazioni collegate alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), concretizzano sempre reato e sono punite nella misura massima. Il sistema sanzionatorio prevede l'arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Si applica, invece, la sola pena dell'arresto da quattro a otto mesi se il datore di lavoro svolge attività ad alto rischio elencate dall'art. 31, c. 6 del Testo unico sicurezza, o che espongano i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, per le attività edili (titolo IV del Testo unico) che comportino la presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Le sanzioni sono applicabili al solo datore di lavoro in quanto, come anticipato, sono conseguenza di obblighi che toccano a lui e non sono delegabili neppure al dirigente, se presente.

Obblighi datore di lavoro -Tre sono gli obblighi a carico del datore di lavoro non delegabili per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, ossia: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), la valutazione, con l'assistenza di questi, della VDR (di tutti i rischi) e dell'elaborazione del relativo documento. Quest'ultimo adempimento, per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori fino al 31 maggio, potrà essere sostituto da un'autocertificazione.
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