6 novembre 2015

Verifiche DSU “2012-2013”. Differiti i termini di controdeduzioni

È il 6 ottobre 2015 il termine a partire dal quale far decorrere i 90gg entro i quali proporre eventuali controdeduzioni

Autore: redazione fiscal focus

In caso di DSU risultato irregolare a seguito della verifica effettuata dall’INPS, la data dal quale far partire la decorrenza del termine di 90gg per formulare eventuali controdeduzioni (controllo automatico) ed i 30gg per l’invio di copia della DSU (controlli manuali) è quella del 6 ottobre 2015, e non più quella del 24 settembre 2015. Il differimento dei termini si è reso necessario a causa dei tempi tecnici osservati per implementare il sistema di upload dei documenti dei Caf.


A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6397/2015.


Verifica INPS – Nei giorni scorsi è partita l’operazione di controllo da parte dell’INPS sulle DSU trasmesse dai Caf nel periodo “2012-2013”. La verifica, che riguarda circa 362mila dichiarazioni (almeno il 3% delle DSU presentate), segue l’art. 14 dello schema di Convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE periodo 2012/2013 stipulata dall’Istituto con i Caf.L’avvio del procedimento di verifica parte mediante un’elaborazione centrale da parte dell’INPS che comunicherà, tramite Pec, a tutti i CAF che hanno trasmesso le dichiarazioni inserite nel campione estratto, l’avvenuta messa a disposizione dei dati delle DSU, trasmesse negli anni 2012 e 2013. L’intero procedimento ha una durata complessiva di 135 giorni, diversamente ripartiti a seconda della tipologia del controllo, automatico ovvero manuale.


Dichiarazione inesistente - Con riferimento alle ipotesi di dichiarazioni pre esitate con il codice “41”, si precisa che l’inadempienza riguarda la sola ipotesi in cui il decesso (oppure l’inesistenza) del soggetto dichiarante sia avvenuto in data antecedente alla data sottoscrizione della DSU.A fronte di tale irregolarità, qualora il soggetto dichiarante risulti ancora in vita oppure deceduto in data successiva alla sottoscrizione della DSU, il CAF potrà inviare alla Sede INPS territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a propria firma, concernente l’esistenza in vita del medesimo soggetto.


DSU ripetute – Con riferimento alle irregolarità pre esitate con codice “33”, l’INPS si riferisce alla ritrasmissione con valori inalterati di una DSU per un numero di volte superiore a due (c.d. DSU ripetuta dalla “terza”). Ne consegue che non sono esitabili “con errore” DSU ripetute (con valori inalterati) dalla “seconda” oppure DSU ripetute dalla terza, ma con anno reddito diverso. Dette DSU, infatti, non sono sanzionabili ma solo non compensabili secondo i “criteri di esclusione dai compensi”. Quindi, poiché si è verificato che in alcune liste sono presenti DSU con le predette caratteristiche, catalogabili come “non compensabili” ma “non sanzionabili”, l’INPS ha proceduto ad esitare “da sistema” dette DSU con il codice 0 (esito regolare).

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