La legge prevede speciali misure a tutela delle donne vittime di violenza, lavoratrici e non. In particolare, le lavoratrici hanno diritto di chiedere al proprio datore di lavoro la fruizione di uno speciale congedo che consente di assentarsi dal lavoro per un dato periodo senza perdere la retribuzione, al fine di dedicarsi al recupero fisico e mentale. Le donne che non lavorano possono essere assunte, dalle cooperative sociali, con uno sgravio contributivo triennale. Il congedo richiede dunque un episodio di violenza di genere: è definita violenza di genere, legittimante la richiesta di congedo dal lavoro, ogni atto di violenza motivato in base al genere sessuale che causi alla donna un danno fisico o mentale o una sofferenza fisica o mentale.
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Violenza donne. Sgravi e congedo (252 kB)
Violenza donne. Sgravi e congedo - Lavoro e Previdenza n. 126 - 2018
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