13 giugno 2016

Visite mediche ambulatoriali in malattia. I chiarimenti INPS

L’INPS con messaggio 2587 chiarisce i dubbi sulle visite mediche di controllo ambulatoriali

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Dopo la Circolare n. 95 dei giorni scorsi che ha dato delle specificazioni in merito ai casi in cui è escluso l’obbligo di reperibilità nel caso di visite mediche di controllo, l’INPS con messaggio 2587 di ieri, ha fornito chiarimenti in materia di visite mediche di controllo ambulatoriali effettuate nel caso di lavoratori assenti per malattia. In considerazione delle richieste avanzate dalle strutture territoriali per quanto concerne le modalità di utilizzo della possibilità di convocare a visita il lavoratore in malattia e le modalità di notifica dell’avviso di convocazione, con tale messaggio l’Istituto ha provveduto a dissipare quindi gli eventuali dubbi.
L’utilizzo della visita ambulatoriale - Premesso infatti – continua la nota – che ai sensi dell’art. 9 del Decreto MLPS del 18.04.1996, “in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, il medico sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare […] l’invito al lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale […]”, l’Istituto segnala che queste tipologie di visite, effettuate con celerità, hanno proprio lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dello stato di malattia, in quanto proprio con la visita ambulatoriale prevista in caso di assenza presso il domicilio, si interrompe l’applicazione della sanzione per assenza domiciliare non giustificata.
Esistono tuttavia altri casi in cui è possibile avvalersi di questa modalità per la verifica dello stato di salute del lavoratore, quale il caso previsto ai sensi dall’articolo 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 ottobre 2000, che fa riferimento alla situazione in cui siano necessarie “particolari verifiche sanitarie e/o amministrative (es. valutazione del possibile infortunio sul lavoro, ecc.), l’INPS può disporre direttamente visite ambulatoriali”, avvalendosi dei propri medici. In quest’ultimo caso, sempre che il controllo sia stato richiesto per espresse esigenze dal datore di lavoro, sarà proprio l’Istituto a verificare di volta in volta, la possibilità di convocare il lavoratore, tenendo in considerazione:
• esigenze di tipo organizzativo della Struttura territoriale;
• le condizioni riguardanti lo stato di salute del lavoratore, facendo una valutazione preventiva sulla possibilità per il malato di lasciare il proprio domicilio relativamente allo stato di salute stesso (qualora non sia disponibile il certificato sul quale è stata richiesta una Visita Medica di Controllo Ambulatoriale).
I chiarimenti sulle modalità di notifica – Sottolinea poi l’Istituto che nell’ambito del contenzioso amministrativo è emersa l’esigenza di chiarire le modalità attraverso le quali il medico competente può ottemperare all’obbligo di notifica al lavoratore dell’avviso di convocazione a visita ambulatoriale, qualora non fosse stato reperibile presso il suo domicilio.
L’INPS segnala che qualora non sia possibile utilizzare il modello VMCD (visita medica di controllo domiciliare) che permette appunto di inviare e consegnare correttamente l’invito in questione, il medico, proprio per procedere con celerità al controllo, può decidere di depositare nella cassetta delle lettere del domicilio del lavoratore un invito a presentarsi a visita ambulatoriale: questa modalità però non dà alcuna sicurezza della sua efficace ricezione. A tal proposito si prevede che qualora – a seguito di invito lasciato nella casella della posta – il lavoratore non si presenti a visita, “la Struttura territoriale, senza sanzionare quest’ultima come assenza, avuto riguardo alla capienza prognostica, procede con l’invio di nuovo invito, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Da sottolineare è il fatto che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Cd. “Codice dell'amministrazione digitale”) prevede che “la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla notificazione per mezzo della posta”, e a tal proposito l’Istituto previdenziale segnala che questa modalità di invio della notifica è perfettamente compatibile purché si abbia “cura, in tal caso, di verificare l’avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del destinatario stesso”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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