19 dicembre 2016

Vittime di violenza di genere. Congedo esteso alle autonome

Lavoro e Previdenza n. 235 - 2016

Il diritto all’astensione dal lavoro, così come già riconosciuto alle lavoratrici dipendenti dall’art. 24, c. 1, del DLgs n. 80/2015, è stato esteso anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere. La novella è contenuta nell’art. 1, co. da 241 a 242 della Legge di Bilancio 2017 che riconosce appunto un congedo indennizzato di tre mesi alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-bis, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013.
A differenza delle lavoratrici dipendenti, le autonome hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera, durante il periodo di congedo, pari all’80% (e non al 100%) del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del Decreto-Legge n. 402 del 1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato.
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