19 aprile 2016

Volontariato: copertura assicurativa anche per i detenuti

Autore: redazione fiscal focus
Copertura assicurativa estesa anche per i detenuti, internati e stranieri che svolgono attività di volontariato. Il premio speciale unitario, stabilito con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2014, per l’anno 2016, è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 15/2016.

Copertura assicurativa – La copertura assicurativa è prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che all’art. 1, co. 312-316 ripropone - per il biennio “2016-2017”, la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro, finanziato con 5 milioni di euro annui.

Soggetti promotori – I soggetti assicuranti sono i promotori dei progetti di volontariato che possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già previste nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali.

Per “organizzazioni del terzo settore” si intendono:
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della Legge 383/2000;
• le cooperative sociali.

Per quanto concerne l’ampliamento del campo di applicazione anche ai Comuni e enti locali, la Circolare INAIL precisa che saranno proprio questi ultimi ad attivare la copertura assicurativa del volontario, nel caso in cui, come soggetto promotore, promuova il progetto di utilità sociale anche con la collaborazione di organizzazioni del terzo settore.

Soggetti interessati – La copertura assicurativa INAIL è rivolta non solo a coloro che beneficiano di una misura di sostegno al reddito, ma anche:
• ai detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite. Questi ultimi, possono svolgere il progetto di utilità sociale in favore della collettività non solo presso Comuni o enti locali, ma anche presso lo Stato, le regioni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e possono essere assegnati a prestare la propria attività, a titolo volontario e gratuito, a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
• agli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Premio speciale unitario – Sempre in linea di continuità con la precedente disciplina, ai fini della copertura assicurativa, si conferma l’applicazione del premio speciale unitario, stabilito con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2014. Quindi, anche per l’anno 2016 l’importo del premio speciale unitario è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

Attivazione copertura assicurativa – Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, il soggetto promotore richiede all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa. Tale richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.

Ciò vale anche in caso di variazione dei dati già comunicati (es. modifica del numero delle giornate di attività dei volontari) che deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i servizi online dell’Istituto.

In presenza dei requisiti previsti e verificata la capienza del Fondo per il 2016, l’INAIL comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

Il soggetto promotore è tenuto altresì ad iscrivere in un registro i soggetti coinvolti nel volontariato, annotandone le generalità e la registrazione giornaliera delle presenze. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto. Gli oneri connessi agli eventi occorsi a volontari non registrati regolarmente sono posti a carico del soggetto promotore titolare del progetto. Ciò determina che, ove il soggetto promotore non abbia effettivamente provveduto alla registrazione della presenza del soggetto coinvolto nell’attività di volontariato nel giorno in cui si verifica l’evento, i costi delle prestazioni corrisposte dall’INAIL saranno posti a carico del soggetto promotore stesso.

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, la copertura assicurativa opera esclusivamente dal momento in cui l’INAIL ne comunica l’avvenuta attivazione e, pertanto, l’interessato deve essere assicurato al momento del verificarsi dell’evento. Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, quindi, le stesse non potranno essere erogate in caso di assenza di copertura assicurativa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy