16 aprile 2016

Voucher: limiti economici ai raggi x

Autore: redazione fiscal focus
Alla luce dei recenti dati sull’utilizzo dei voucher, pubblicati nei giorni scorsi dall’INPS, e della novellata normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 (artt. da 48 a 50), che ha di fatto liberalizzato l’utilizzo di tale strumento di pagamento, l’Istituto Previdenziale ha ora introdotto una serie di funzionalità al fine di controllare e monitorare in maniera più efficace i nuovi limiti economici.

Nello specifico, le funzionalità introdotte sono:
1. accesso internet e da CC del Legale Rappresentante.
2. inserimento delega diretta legale rappresentante.
3. inserimento dell’autocertificazione per le Persone Giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale;
4. controllo del superamento del limite economico di 2.020€ netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1668 di ieri.

Accesso Legale Rappresentante – Le persone giuridiche committenti di lavoro accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante. Quest’ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.

In quest’ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell’azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola dell’azienda.

Inserimento delega diretta - Il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

Inserimento autocertificazione - Effettuato l’accesso, la persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:
• imprenditore;
• libero Professionista;
• non imprenditore o libero professionista, selezionando da apposita lista la tipologia specifica.

La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro.

In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo.

Il Legale rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo.

Nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista.

Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN.

Il personale della sede può inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante.

Resta ferma la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.

Controllo limite economico - Quando il committente persona giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Analogamente se inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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