Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 5277 del 28 febbraio 2013, ha fornito le indicazioni operative relative alla procedura di gestione dei c.d. “voucher PEA” (Punto Emissione Autorizzato), acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, scaduti in quanto trascorso più di un anno dal giorno dell’emissione. In particolare, per poter chiederne il rimborso è necessario presentare all’INPS il “modulo SC52”, scaricabile dal sito www.inps.it. Al riguardo, si rammenta che per il caso di rimborso ai committenti, il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche), in considerazione dell’attività amministrativa svolta dall’INPS per la gestione dei voucher. Per il rimborso, invece, dei voucher distribuiti dall’INPS e scaduti il 31.12.2012, occorre attendere la procedura per la gestione delle richieste di rimborso da parte del committente o di liquidazione da parte del prestatore.
Rimborso voucher banche e tabaccai - I buoni lavoro distribuiti dalla rete dei tabaccai e delle banche popolari abilitate alla gestione del servizio presentano un periodo di validità di un anno dal momento dell’emissione. Una volta trascorso tale periodo è possibile richiederne il rimborso all’INPS. Nel caso in cui sia il prestatore a detenere dei voucher scaduti, che pertanto non può incassare, sarà la Sede a provvedere all’emissione del bonifico domiciliato per l’importo da riscuotere. Per poter ottenere (committente/prestatore) il rimborso bisogna seguire le seguenti fasi: presentare richiesta di rimborso, anche per via postale, utilizzando il “modulo SC52” presso una qualunque sede INPS; la Sede ritira i buoni non utilizzati o non riscossi, verificando che siano integri, e rilascia ricevuta secondo la prassi consueta; successivamente, la sede provvede a inserire un numero di protocollo che verrà associato alla pratica di storno; a questo punto la sede, accedendo alla sezione PEA, tramite la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio, attiva nuovo pulsante “Storno Voucher Scaduti” dopo avere inserito il codice fiscale del committente o del prestatore e i primi 11 caratteri dei singoli voucher da rimborsare o da riscuotere; una volta completate le suddette procedure sarà possibile visualizzare l’elenco dei voucher venduti e non ancora incassati; con riferimento ai voucher di cui è stato chiesto lo storno verranno evidenziati già nello stato di “stornabile”, pertanto la sede può procedere immediatamente con il rimborso al committente o la liquidazione al prestatore. Il relativo rimborso verrà effettuato mediante bonifico domiciliato o accredito su c/c a favore del committente o del prestatore per il controvalore dei buoni non utilizzati o non riscossi in tempo utile.
Rimborso voucher INPS - Per quanto riguarda invece i voucher distribuiti dall’INPS scaduti lo scorso 31 dicembre 2012, per trascorso periodo di validità, pertanto non più utilizzabili e riscuotibili presso gli uffici postali, a breve sarà rilasciata la procedura per la gestione delle richieste di rimborso da parte del committente o di liquidazione da parte del prestatore. A tal fine sarà l’INPS con un ulteriore messaggio a indicare le indicazioni tecniche finalizzate all’utilizzo della procedura.
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