22 giugno 2016

Welfare aziendale: così cambiano i benefit

Entrano a far parte dei benefit non soggetti a tassazione: i servizi delle scuole materne e quelli di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

Autore: DANIELE BONADDIO
Il “ritorno” dei premi di produttività per quest’anno, porta con sé numerosi elementi di novità, non soltanto in merito alle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, ma anche sul fronte del “welfare aziendale”, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

La Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) all’art. 1 co. 190 è andata sostanzialmente a toccare l’art. 51 del TUIR; in particolare, sono state modificate le lettere f) ed f-bis) del comma 2, ed è stato introdotta la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione (voucher). Il Legislatore, nel correggere l’impianto normativo - che individuano le erogazioni connotate dalle particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - hanno mantenuto inalterata la caratteristica essenziale che connota le citate prestazioni sociali, in base alla quale la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Ma vediamo nel dettaglio lettera per lettera le novità inserite dalla Legge di Stabilità 2016 e dal successivo Decreto Interministeriale (25 marzo 2016) di attuazione.

Nuovo art. 51, co. 2, lett. f) TUIR - La nuova formulazione della lettera f) dell’articolo 51, co. 2 del TUIR, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”.

Rispetto alla precedente formulazione, il Legislatore ha inteso escludere dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter).

Sul punto, vi è da segnalare che l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del 5 per mille, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico.

Diversamente, il limite di deducibilità continua ad operare in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Nulla di nuovo per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della norma che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi (cfr. Circolare 326 del 1997; Circolare 238 del 2000), possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore. Rientra ad esempio nel perimetro applicativo della norma, l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza.

Inoltre, non è strettamente necessario che le opere ed i servizi contemplati dalla norma siano messi a disposizione direttamente dal datore, ma possono essere erogati anche da parte di strutture esterne all’azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Nuovo art. 51, co. 2, f-bis) TUIR – Con riferimento alle somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio, le modifiche apportate sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati nella precedente formulazione alle “[…] somme, [...] servizi, [...] prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche […]nonché [...] borse di studio”.

In altri termini, la novellata normativa tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, include anche le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre, sostituisce la locuzione “colonie climatiche”, ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e “ludoteche”.

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, viene confermata la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Nuovo art. 51, co. 2, lett. f-ter) TUIR – Una novità assoluta, invece, è rappresentata dall’introduzione della lett. f-ter, che include nell’alveo delle somme prestazioni escluse dal reddito di lavoro dipendente, quelle erogate per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. La norma, evidentemente, ha l’obiettivo di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, mediante una detassazione di tale somme anche a titolo di rimborso spese.

Per quanto concerne l’individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi l’Agenzia delle Entrate ritiene, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del TUIR.
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