29 giugno 2016

Welfare aziendale: entro il 15 luglio il deposito dei contratti

Per i contratti di prossimità stipulati prima del 15 maggio 2016, il deposito presso la DTL potrà avvenire fino al 15 luglio 2016

Autore: DANIELE BONADDIO
L’art. 1, co. 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (c.d. “benefit”), connotati da particolari di rilevanza sociale.

Ai fini dell'applicazione della detassazione, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. È necessario, dunque, che i contratti siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente (e non maggiormente come avveniva in passato) più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). L’accordo è sufficiente che sia sottoscritto anche da una sola associazione sindacale e non necessariamente da una pluralità di esse (la norma richiama “da” associazioni sindacali).
Dunque, una condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione siano erogate “in esecuzione” di contratti collettivi territoriali o aziendali e, dunque, con esclusione dei contratti collettivi nazionali, contratti individuali o contratti individuali plurimi. La norma, quindi, non limita l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali (“in esecuzione”).

Ma un’azienda che non ha sottoscritto un contratto aziendale, può corrispondere premi di risultato con il prelievo fiscale agevolato?
La risposta è positiva per i CdL (Circolare n. 8/2016), sempreché l’azienda recepisca almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale anche se riferito ad una categoria diversa da quella di appartenenza. Il recepimento, potrà avvenire attraverso una semplice comunicazione scritta fatta ai lavoratori in cui si precisa l’adozione, per uno o più anni, dello specifico accordo territoriale. Non è necessario acquisire firma per accettazione da parte dei lavoratori, ma è sufficiente che sia presente una modalità che provi l’avvenuto recepimento dell’accordo.

Deposito dei contratti: a breve il deposito - Illustrato il ruolo centrale che i contratti di prossimità assumono nel meccanismo dei premi di produttività e welfare aziendale, si precisa che la loro operatività è subordinata al deposito dei predetti contratti, presso la DTL, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) 25 marzo 2016, redatta in conformità allo specifico modello (sotto riportato).

Quindi, siccome il Decreto è entrato in vigore dal 15 maggio – data a partire dalla quale il deposito dei contratti di secondo livello dovrà avvenire in modalità telematica e non sarà così più necessario recarsi presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – i 30 giorni di tempo per il deposito dei contratti di prossimità relativi al 2015, terminavano il 15 giugno 2015. Tuttavia, in considerazione della portata innovativa dello strumento che in sede di prima applicazione ha un forte impatto tecnico ed organizzativo, nel caso di premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, la compilazione del modello e l’eventuale deposito del contratto potrà essere effettuata entro il 15 luglio 2016.

Pertanto, per i contratti di prossimità stipulati prima del 15 maggio 2016, il deposito presso la DTL potrà avvenire fino al 15 luglio 2016, mentre per quelli stipulati dopo la predetta data, bisogna rispettare l’ordinaria tempistica dei 30 giorni.

È chiaro che laddove il datore di lavoro abbia già depositato il contratto, non è tenuto ad allegare nuovamente il documento, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito). In caso di contratti collettivi territoriali il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella Sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.

Compilazione modulo – Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando:
  • nella sezione 1 “Datore di lavoro”: i dati del datore di lavoro;
  • nella sezione 2 “Contratto collettivo aziendale/territoriale”: la data di sottoscrizione del contratto e la DTL della sede legale dell’azienda;
  • nella sezione 3 “Beneficiari”: il numero dei lavoratori coinvolti;
  • nella sezione 4 “Premio”: la stima del valore annuo medio pro capite del premio;
  • nella sezione 5 “Obiettivi”: se l’obiettivo è legato a produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
  • nella sezione 6 “Indicatori previsti nel contratto”: flaggare come si vuole raggiungere il premio di risultato (vedi modulo);
  • nella sezione 7 “Misure”: se il contratto prevede “welfare aziendale” o un “piano di partecipazione;
  • sezione 8 “Contratto”: allegare il contratto di prossimità stipulato dall’azienda;
  • sezione 9 “Autodichiarazione”: autodichiarare che il contratto è conforme e rispetta i requisiti di legge.
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