17 giugno 2016

Welfare aziendale: i benefit sostituiscono i premi

È la contrattazione di secondo livello a stabilire se il dipendente potrà scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi

Autore: daniele bonaddio
La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 209/2015) all’art. 1, co. 190 interviene, oltre alle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, anche in materia di welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (c.d. benefit), connotati da particolari di rilevanza sociale.
Tali benefit, come disciplinato dal co. 190, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed, in particolare, amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali, ed inoltre, consentendo di corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione (c.d. voucher), ne rende più agevole la fruizione.
Prima di entrare nel merito delle disposizioni, appare opportuno capire quali sono le diverse componenti di reddito interessate, che hanno lo scopo di ridurre l’onere fiscale.
Campo di applicazione – Ebbene, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, come negli anni passati, i datori di lavoro del settore privato. Quindi, sono interessati dalla norma:
• datori di lavoro imprenditori;
• enti pubblici economici (EPE);
• società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
• associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato;
• studi professionali individuali o associati in qualsiasi forma giuridica costituita;
• istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
• ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
• aziende speciali costituite anche in consorzio;
• consorzi di bonifica;
• consorzi industriali;
• enti morali;
• enti ecclesiastici.
Restano esclusi, invece:
• le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, comprese le Accademie e i Conservatori statali;
• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
• le istituzioni universitarie;
• gli istituti autonomi case popolari;
• le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella Legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella Legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
• le amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
• le agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Detassazione premi 2016 – Sul punto, si ricorda che la norma ha fissato l’importo massimo agevolabile in € 2.000 lordi (1.000 euro in più rispetto al 2014), incrementabili a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. Mentre possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.
Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia. Ad esempio un soggetto che nel 2016 assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel 2015, anno in cui era residente all’estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro dipendente tassato all’estero sia stato di ammontare superiore a 50.000 euro.
I benefit sostituiscono i premi – Come accennato in premessa, il dipendente ha un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, potrà scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo. 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.
È chiaro che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l’applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
In considerazione della circostanza che né la legge né il Decreto dettano ulteriori regole, si deve ritenere che l’eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata all’autonomia delle parti o al contratto stesso.

Dunque, è bene precisare che la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 31 del TUIR restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della Legge di Stabilità per il 2016);
la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Tuttavia, la norma non trova applicazione nei seguenti casi:
• conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di Stabilità. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell’anno precedente a quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell’anno precedente quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente;
• i benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria. L’obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, l’erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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