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Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e per i soggetti elencati all'art. 61, c. 2, D.L. n. 18/2020 (fatta eccezione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che applicano la sospensione sino al 31 maggio 2020) i versamenti sono sospesi sino al 30 aprile 2020.
I versamenti sospesi sino al 30 aprile saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche i versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.