31 marzo 2025

Acconti Irpef, nessun problema con l’acconto previsionale

Autore: Paolo Iaccarino
I problemi nella determinazione degli acconti conseguenti all’accorpamento transitorio degli scaglioni di reddito Irpef interessano esclusivamente i versamenti determinati secondo il metodo storico. Dopo la stabilizzazione delle modifiche, in attesa del correttivo annunciato dall’esecutivo, il…

Nuove aliquote Irpef

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 216 del 2023, in attuazione del primo modulo di riforma del sistema impositivo delle persone fisiche, ha previsto in via transitoria, per il solo periodo d’imposta 2024, l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef, con applicazione della minore aliquota del 23 per cento. Trattandosi di un intervento provvisorio, il quarto comma della predetta disposizione ha disposto che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si devono applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti per il periodo d’imposta 2023.

Come accaduto con altre misure a carattere temporaneo, si pensi alla Flat Tax incrementale di cui all’articolo 1, commi 55-57, della Legge 197 del 2022, vista la particolare disposizione transitoria, l’accorpamento degli scaglioni per il solo periodo d’imposta 2024 determina la necessità di calcolare gli acconti sulla base delle imposte dovute utilizzando le maggiori aliquote vigenti fino al periodo d’imposta 2023.

Questo nonostante l’articolo 1, comma 2, della Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025 (Legge n. 207 del 2024), a decorrere dal periodo d’imposta 2025, abbia definitivamente stabilizzato le modifiche apportate alla struttura degli scaglioni.

Acconto Irpef esempio di ricalcolo

Si pensi al contribuente, soggetto ISA titolare di un’impresa individuale, che con riferimento al periodo d’imposta 2024 abbia un reddito complessivo di 30.000 euro, con un’imposta a debito di 7.140 € (28.000*23% + 2.000*35%). Considerando che l’acconto Irpef è parti al 100 per cento dell’imposta dichiarata per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze), in assenza di disposizioni transitorie, ed utilizzando il metodo storico, tale contribuente avrebbe dovuto pagare, in due rate del 50 per cento ciascuna, un acconto complessivo per il periodo d’imposta 2025 pari a 7.140 €.

A causa del mancato coordinamento, e fino a quando non ci sarà l’annunciato correttivo, tale contribuente dovrà versare un acconto complessivo per il periodo d’imposta 2025 pari a 7.400 €, somma corrispondente al 100 per cento dell’imposta determinata applicando gli scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 2023 (15.000*23% + 13.000*25% + 2.000*35%), con un aggravio di 260 €.

Tale effetto improprio si realizza anche per i contribuenti che, tradizionalmente, non evidenziano nella propria dichiarazione dei redditi un’imposta a debito, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati.

Ipotizzando che il soggetto di cui all’esempio illustrato sia un lavoratore dipendente che, nel corso del periodo d’imposta 2024, abbia subito ritenute a titolo di acconto per un ammontare esattamente corrispondente all’imposta complessivamente dovuta (7.140 €), utilizzando il metodo storico si vedrà obbligato a versare per il periodo d’imposta 2025 un acconto di 260 euro, nonostante l’assenza di imposta a debito per il periodo d’imposta 2024.

Il correttivo del Governo

Dopo le segnalazioni arrivate da parte di alcuni CAF, con il Comunicato n. 32 del 25 marzo 2025 il MEF ha ammesso il problema, preannunciando un correttivo. Nel comunicato stampa, in particolare, viene evidenziato che la problematica sia rilevabile esclusivamente nel caso in cui l’acconto dovuto, applicando le aliquote del 2023, sia di ammontare superiore a 51,65 €, ovvero alla soglia minima superata la quale è previsto il versamento degli acconti imposte. Il MEF, tuttavia, omette di evidenziare che cambiando metodo di determinazione degli acconti il problema non si manifesta nemmeno in tal caso.

Considerata la stabilizzazione degli scaglioni, il contribuente, nonostante le indicazioni dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 216 del 2024, è comunque libero di determinare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2025 secondo il metodo previsionale, ovvero sulla base delle aliquote vigenti già dal periodo d’imposta 2024 (in via transitoria) e stabilizzate dall’anno 2025.
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