Il nuovo modello IVA 2025, relativo all’anno d’imposta 2024, non recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio, sentenza del 7 marzo 2024) né le recenti sentenze della Cassazione n. 4151 e 4157 del 18 febbraio 2025, che ne hanno confermato la…
Società non operative e perdita del credito IVA
Le istruzioni del modello
IVA 2025 mantengono invariata la previsione secondo cui le
società di comodo per tre periodi d’imposta consecutivi, che indicano il codice 4 nel rigo VA15, non possono ripartire l’importo del credito IVA annuale (rigo VX2) nei righi:
- VX4: richiesta di rimborso,
- VX5: utilizzo in detrazione/compensazione,
- VX6: cessione a seguito di opzione per il consolidato.
Questa interpretazione si basa sull’articolo 30, comma 4, ultimo periodo, della legge 724/1994, che prevede la
perdita definitiva del credito IVA annuale per le società non operative che non effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per almeno 3 anni.
La posizione della Corte di Giustizia UE e della Cassazione: conseguenze per i modelli IVA
Secondo la
Corte di Giustizia UE, questa previsione viola:
- l’articolo 167 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto comprime il diritto alla detrazione IVA;
- il principio di neutralità fiscale e di proporzionalità;
- l’articolo 9, paragrafo 1, poiché nega la qualifica di soggetto passivo IVA a chi effettua operazioni, anche se con valore economico inferiore a soglie presuntive.
Le sentenze della Cassazione n. 4151 e 4157 del 2025 hanno richiamato e fatto proprie le conclusioni della Corte UE, sancendo che il diritto alla detrazione sussiste se:
- l’attività economica è effettiva, anche se non redditizia;
- i beni e servizi acquistati sono impiegati per operazioni IVA, anche senza ricavi;
- le operazioni non sono parte di una frode;
- le operazioni non hanno carattere meramente artificioso o abusivo.
Nonostante questa giurisprudenza unanime e consolidata, il modello IVA 2025 mantiene:
- la presenza del rigo VA15 con codice 4;
- l’applicazione integrale del comma 4 dell’articolo 30 L. 724/1994;
- l’esclusione dal riporto, dal rimborso e dalla compensazione del credito IVA.
Questa impostazione mina la conformità della disciplina italiana al diritto Ue. L’articolo 30, comma 4, si presenta non solo in contrasto con la Corte europea, ma anche con la riforma fiscale in corso.
Novità della riforma fiscale
Il Dlgs 192/2024 ha modificato il
test di operatività e il
calcolo del reddito minimo,
dimezzando quasi tutte le percentuali previste dall’articolo 30 della legge 724/1994. Le novità si applicano già dal periodo d’imposta 2024.
Restano però
immutate:
- le cause di esclusione dalla normativa sulle società di comodo;
- le sanzioni IVA derivanti dall’applicazione del comma 4, con particolare impatto sulle società con immobili sfitti.
Attenzione agli
effetti retroattivi. La sentenza C-341/22 ha efficacia ex tunc, secondo il principio consolidato per cui le sentenze della Corte UE precisano il significato delle norme fin dall’origine. Pertanto, è possibile recuperare i crediti IVA perduti presentando:
- dichiarazioni integrative a favore;
- ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, Dpr 322/1998;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (art. 57 Dpr 633/1972).
Per esempio, per il modello IVA 2023 relativo all'anno d’imposta 2022, il termine è il 31 dicembre 2028.
Potranno essere
oggetto di rettifica anche i righi VA15 con i codici:
- 1: società di comodo per l’anno in corso;
- 2: di comodo per 2 anni;
- 3: di comodo per 3 anni.
Per concludere, alla luce delle pronunce comunitarie e nazionali, è
auspicabile una riforma strutturale dell’articolo 30, comma 4, della L. 724/1994 che preveda in particolare:
- abrogazione totale (o almeno parziale) delle penalizzazioni IVA per le società non operative;
- revisione del modello IVA annuale, con eliminazione del rigo VA15;
- chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla possibilità di recupero retroattivo dei crediti indebitamente perduti.
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