Con l’articolo 1, co. 191 della L. 213/2023 è stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo di 8.000€ annui per i datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di Libertà.
Con la circolare n. 51 del 5 marzo 2024, l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero. Si precisa che, con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in commento, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.
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