Lo ricordo sin dai tempi della mia pratica notarile (quando immaginavo il mio futuro andare verso tutt’altra direzione rispetto all’attuale!) quanto fosse infrequente che qualcuno scegliesse di affidare le sue ultime volontà ad un testamento pubblico, quello cioè in cui era lo stesso notaio, alla presenza dei testimoni, a raccogliere le dichiarazioni del testatore riducendole per iscritto. Poteva sembrare una modalità più solenne, ma era anche più “tecnica”, essenziale e meno personale, priva com’era di quelle preziose premure e raccomandazioni che spesso costituiscono il lascito più bello di chi non c’è più.
Ancor meno impiegata era la forma del testamento segreto - che è tale per chiunque, non essendone noto il contenuto neppure al notaio che ne redige un formale verbale di consegna - giacché comportava formalismi e costi non proprio accomodanti.
Molto più frequente era invece redigere un testamento olografo (quello che, secondo le severe prescrizioni normative, dev’essere redatto interamente di pungo dal testatore, datato e sottoscritto, pena la sua nullità) che, chiuso nella sua bella busta, si sceglieva di lasciare in deposito fiduciario presso il notaio anziché nasconderlo in casa sul fondo di un cassetto, dal quale si correva il rischio che, a trapasso avvenuto, potesse sparire per mano di qualcuno che temesse di restare scontento del trattamento ricevuto.
Tuttavia l’inconveniente di lasciare il proprio testamento nella cassaforte di un notaio, poteva essere quello che i futuri eredi ne ignorassero l’esistenza e che, non ricevendo il notaio depositario alcuna notizia del decesso del testatore, non provvedesse alla pubblicazione delle sue ultime volontà.
Ed è proprio a questa eventualità che pone rimedio l’istituzione del Registro Volontario dei Testamenti Olografi, fortemente voluta dalla categoria notarile per agevolare la ricerca, da parte dei familiari, di testamenti depositati fiduciariamente (e, dunque, informalmente) dal testatore.
Si tratta di una banca dati gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato attraverso la Notartel Spa (società informatica del Notariato), che consente – come si legge nella tota stampa diffusa dall’organismo nazionale – “di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la vita dei cittadini nella loro ricerca, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili da parte dei cittadini e di altri soggetti qualificati (es. magistrati), garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni”.
La ricerca riguarda i depositi fiduciari di testamenti effettuati presso tutti i notai d’Italia che abbiano aderito al servizio.
Il Registro è già operativo dallo scorso 6 novembre e, come riporta la predetta nota stampa – rappresenta “un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l'archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d'interesse pubblico".
Trattandosi di un registro volontario, è lo stesso testatore che, nel momento in cui deposita fiduciariamente il proprio testamento presso il notaio, presta altresì il proprio consenso (firmando anche i relativi consensi previsti per la tutela della privacy) a che le informazioni essenziali (dati anagrafici del testatore, data di redazione del testamento olografo e data del deposito fiduciario) siano inserite nel Registro Volontario. Gli viene quindi rilasciata una ricevuta che attesta avvenuti tanto il deposito del testamento che la registrazione.
Chiunque, munito di certificato di morte della persona di cui intende ricercare l’eventuale testamento, può perciò d’ora in poi recarsi da un qualunque notaio d’Italia chiedendo di interrogare il Registro (ed è evidente che il servizio è di massima utilità per familiari ed eventuali eredi che non siano a conoscenza dell’esistenza di un testamento olografo e della sua collocazione).
Al notaio depositario del testamento arriverà automaticamente la notifica relativa alla ricerca effettuata e, dunque, egli verrà a conoscenza della morte del testatore e dell’esistenza di qualcuno interessato alla pubblicazione del testamento, alla quale dunque darà seguito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 620 c.c.).
La registrazione non impedisce che il testatore possa cambiare le proprie disposizioni testamentarie ritirando il testamento già depositato e sostituendolo con un altro; in tal caso il notaio, su sua richiesta, provvederà ad aggiornare la registrazione.
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