Definito “odio di classe”, quella degli automobilisti, la tassa del bollo auto deve buona parte della propria antipatia alla norma legata al possesso, clausola che obbliga a pagare sempre comunque, indipendentemente che il veicolo sia utilizzato o fermo nel box. Una tassa che anche nella sua forma maggiorata di “Superbollo” resta saldamente al suo posto, malgrado i proclami pre-elettorali del Governo Meloni (non è stato il primo, sia chiaro). Trattasi, giusto per ricordarlo, di una sovrattassa di 20 euro per ogni kW in eccesso introdotta nel 2011 dall’allora Governo Monti e riservato alle auto con potenza superiore ai 185 kW.
A cambiare, per tutti gli altri, sono importi e scadenze, i primi legati alla potenza del motore espressa in kW (e non in CV), le seconde ancorate al mese di prima immatricolazione.
La novità del 2024 è rappresentata dalla sanatoria per i mancati pagamenti fra il 2000 ed il 2015 con cifre non superiori ai 1.000 euro. A titolo informativo, per il bollo auto è prevista la prescrizione entro i tre anni: il conteggio del periodo inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza. Ad esempio, un bollo auto non pagato nel 2021 andrà in prescrizione il 1° gennaio 2025.
Per il resto, non ci sono particolari novità per quanto riguarda il costo, che va calcolato anche in base alla classe del proprio veicolo, partendo da Euro 6 in giù. A titolo di esempio, un veicolo Euro IV, V e VI fino a 100 kW di potenza paga 2,58 euro per kW, mentre oltre i 100 kW si passa a 3,87. Al contrario, un’auto Euro I paga 3 euro per kW (fino a 100 kW), e 4,35 oltre i 100 kW.
Il pagamento può essere effettuato sia fisicamente presso sportelli convenzionati oppure online, utilizzando i diversi sistemi telematici che vanno dal sito dell’ACI alle App come Satispay.
In caso di veicolo in leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento della tassa coloro che, alla scadenza del termine di pagamento risultano al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) come utilizzatori, usufruttuari o acquirenti. In caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento coloro che, alla scadenza del termine per il pagamento, risultano utilizzatori del veicolo stesso. Anche se spesso è la società di noleggio a pagare, per poi spalmare il bollo nei canoni mensili.
Ma sono previste esenzioni per alcune categorie, come ad esempio per chi si usufruisce della legge 104, quindi persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, persone con disabilità psichica o mentale, persone non vedenti, ipovedenti e sordomuti assoluti, familiari di persone con disabilità a carico, ma con reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. L’esonero, che diventa effettivo dietro presentazione di un’istanza all’ACI, all’Ufficio Tributi o all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza, vale per un solo veicolo con cilindrata massima di 2.000 CV (a benzina o ibrida), 2.800 cc (diesel) o 150 kW per le vetture elettriche.
Ma ad essere esonerati dall’odiato bollo sono anche i proprietari di vetture elettriche, mentre le ibride possono essere escluse in modo temporaneo o permanente secondo principi di discrezione regionale. Per questi veicoli, la tassa non è dovuta in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta.
Escluse in modo automatico anche le auto d’epoca con non più di 30 anni, per cui resta in vigore un balzello minimo di “circolazione forfettaria” (compreso fra 11 e 30 euro in base al tipo di veicolo e alla Regione), se il veicolo circola abitualmente su strade pubbliche. Per finire con l’esenzione piena per i veicoli di utilità sociale come quelli in uso al soccorso sanitario, estinzione incendi, quelli delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative.