È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 261 del 2 novembre 2021) il Decreto 13 agosto 2021, disposto dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante le “disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore”.
In considerazione dell’
articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, il decreto individua le disposizioni applicative dello stesso in relazione ai costi sostenuti nel 2021.
Preliminarmente, precisiamo che il termine “opera” riferisce alle registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati e diversi tra loro, di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, ad eccezione dei brani già pubblicati rielaborati, c.d. “cover”, che sono ammessi in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio totale.
Soggetti beneficiari– Il beneficio è concesso alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura.
Misura del Bonus e costi ammissibili– Nel dettaglio, il bonus è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
Ai fini della determinazione del credito, le spese considerate ammissibili (se effettivamente sostenute) fanno riferimento a:
- compensi inerenti allo sviluppo dell’opera;
- spese relative all’utilizzo e locazione di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- spese di post-produzione e, spese di promozione e pubblicità dell’opera.
L’importo totale delle spese ammissibili è in qualunque caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile (per ciascuna impresa) pari a 800.000 euro nei tre anni.
Si precisa che l’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
Modalità di riconoscimento del Bonus – Il decreto attuativo in commento prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, le imprese interessate inoltrano - secondo modalità telematiche che saranno definite con provvedimento dal direttore generale cinema e audiovisivo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – un’apposita istanza al Ministero della cultura.
L’arco temporale di invio va dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera (intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico e/o digitale).
A tale istanza, dovrà esser allegata (a pena di inammissibilità) idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera. La quale, su supporto fisico dovrà esser in numero non inferiore a 1.000 copie, mentre, su supporto digitale, non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.
Modalità di utilizzo e cumulabilità – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve esser presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e all’art. 109, comma 5 del DPR n. 917/1986.
In conclusione, si precisa che il beneficio non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ma è cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del 70% dei costi ammissibili.