Chiedere un prestito nell’Unione europea sarà più sicuro… e non solo! Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico dello stesso. Le novità illustrate sono contenute nella direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD II). La direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 30 ottobre 2023 abroga la direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive - CCD).
Finalità - La direttiva 2023/2225 mira a:
- proteggere i consumatori;
- promuovere la trasparenza e la responsabilità nell’ambito del credito al consumo,
designando un quadro normativo avanzato per l’armonizzazione della normativa.
In particolare, la Direttiva in oggetto è volta a superare alcune carenze normative relative all’ambito di applicazione della Direttiva 2008/48/CE, alle sue definizioni e ai suoi termini talvolta poco chiari, agli obblighi di informazione non adattati ai media digitali, alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio e, a una non uniforme applicazione a livello nazionale.
Misure introdotte – Nel dettaglio, vengono introdotte le seguenti misure:
- estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 euro, ai contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto;
- fornitura di spiegazioni adeguate ai consumatori;
- riduzione della quantità di informazioni da fornire ai consumatori nella pubblicità, incentrandosi su informazioni chiave quando sono fornite attraverso determinati canali;
- maggiori dettagli su come e quando le informazioni precontrattuali vengono presentate ai consumatori, per garantire che siano fornite in modo più efficace;
- divieto di desumere il consenso del consumatore tramite caselle preselezionate;
- divieto di pratiche di commercializzazione abbinata;
- divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito;
- introduzione della possibilità per gli Stati membri di fissare limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul costo totale del credito;
- definizione di norme di comportamento e obbligo per i fornitori di credito e gli intermediari del credito di garantire che il personale disponga di competenze e conoscenze adeguate;
- obbligo per gli Stati membri di promuovere l’educazione finanziaria.
Riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato - Da ultimo, in linea con l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Lexitor, la Direttiva conferma che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito (in caso di rimborso anticipato del medesimo) include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione dello stesso.
Inoltre, la Direttiva in commento detta i principi per il calcolo dell’indennizzo spettante al creditore in caso di rimborso anticipato.
Stati membri - Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva in oggetto.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.