L’ambito universitario è interessato da una serie di misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) e, tra queste, vi sono quelle che prevedono un contributo per le spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali, nonché l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) per specifiche finalizzazioni.
Contributo per spese sanitarie di studenti fuori sede – L’articolo 1, comma 298, della summenzionata legge, al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, prevede che il fondo per il finanziamento ordinario (di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della Legge n. 537/1993) sia incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
Con il decreto di ripartizione del citato Fondo, saranno disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università.
A tal proposito, occorre ricordare, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della Legge n. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.
È bene precisare, inoltre, che in base all’articolo 6, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 68/2012, recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio degli studenti universitari e delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche (AFAM), l’assistenza sanitaria rientra fra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore.
In base all’articolo 7, comma 6, del medesimo D. Lgs., i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione AFAM cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università– Sempre per quanto concerne l’ambito universitario, la Legge di Bilancio 2022 provvede ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). Tale incremento si pone come obiettivo, oltre a quanto sopra descritto, anche altre finalità.
L’articolo 1, comma 297, della citata legge, infatti, stabilisce che il Fondo in questione sia incrementato rispettivamente di:
- 250 milioni di euro per il 2022;
- 515 milioni di euro per il 2023;
- 765 milioni di euro per il 2024;
- 815 milioni di euro per il 2025;
- 865 milioni di euro per il 2026.
Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 (per complessivi 165 milioni di euro per il 2022 e 410 milioni di euro per il 2023, nonché l’intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026), sono destinati a specifiche finalizzazioni. Si tratta di:
- assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo;
- valorizzazione del personale tecnico-amministrativo;
- incentivo delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- Scuole superiori ad ordinamento speciale e completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale;
- incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
È precisato, inoltre, con riferimento alle assunzioni dei professori, che le risorse incrementali sono riservate esclusivamente alle procedure di chiamata competitive (di cui all’articolo 18 della Legge n. 240/2010) che devono valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, di cui al comma 4, dello stesso articolo 18, alla chiamata di soggetti esterni all’università stessa.
I criteri di riparto delle risorse così destinate, dovranno essere individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022), tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.