25 giugno 2021

Disposizioni per Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e personale CONI

Nel decreto-legge n. 92/2021 previste anche nuove assunzioni al MITE

Autore: Pietro Mosella
Il D.L. n. 92 del 23 giugno 2021, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 148 del 23-06-2021) ed in vigore dal 24 giugno 2021, introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e reca disposizioni in materia di sport.

Nello specifico, al fine di consentire l’attuazione delle politiche di transizione ecologica e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il provvedimento autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 155 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.

Per quanto concerne lo sport, invece, il decreto introduce norme per la più rapida realizzazione delle opere relative alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e per l’espletamento, entro il 2021, di una o più procedure concorsuali per l’assunzione di personale, anche dirigenziale, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026– Il decreto in commento va a novellare alcune norme introdotte dal D.L. n. 16/2020, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e, nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto.

In virtù delle novelle apportate, è previsto che, lo scopo statutario della neo costituita Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» è la progettazione, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, «nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021».

Personale CONI - Il decreto in commento, all’articolo 9, modifica le disposizioni sull’organizzazione ed il funzionamento del CONI che erano state introdotte dal D.L. n. 5/2021, andando a novellare interamente il comma 4 dell’articolo 1, in relazione all’assunzione di personale, anche dirigenziale.

Per effetto delle disposizioni novellate, quindi, il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale, determina l'articolazione della propria dotazione organica.

Il personale di “Sport e Salute S.p.A.”, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità.

È, altresì, previsto che, con il medesimo atto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021, del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2021), si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, D. Lgs n. 165/2001 e in deroga alle procedure di mobilità (di cui all'articolo 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001), nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero.

In virtù delle modifiche apportate è, infine, disposto che, le prove concorsuali, potranno svolgersi con modalità semplificata (ai sensi dell'articolo 10, D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76) «e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova».

Al personale, si applicherà il contratto collettivo nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Struttura per attuazione PNRR presso il MITE– Relativamente alle misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica, l’articolo 2 del D.L. n. 92/2021 in esame prevede che, per detto Ministero, l'unità di missione, la cui durata è limitata fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, comunque, fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, a loro volta suddivisi fino ad un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

Ai fini dell'attuazione di quanto suddetto, si rendono indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del citato Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 222.210 euro per l'anno 2021 e di 577.744 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.

Si prevede, inoltre, che il MITE possa avvalersi dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il cui consiglio di amministrazione è ampliato da tre a cinque membri, e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione del PNRR, fino ad un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale.
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