Da ieri, 25 maggio 2022, è stata riaperta la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mise.gov.it, sulla quale i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti (si veda l’articolo “
Incentivi per acquisto di veicoli non inquinanti: dal 25 maggio riaprono le prenotazioni” del 18 maggio 2022).
Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive, per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.
In particolare, i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:
- per l’acquisto di auto di categoria M1
- 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche);
- 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug - in);
- 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni).
- per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.
Proprio nella giornata di ieri, nell’ambito degli aspetti operativi della suddetta misura, sul portale dedicato ecobonus.mise.gov.it, sono state aggiornate anche le FAQ in merito alle procedure relative alla registrazione sulla piattaforma, le modalità di richiesta del contributo, la documentazione da allegare, nonché sulle categorie di veicoli interessati dalla misura.
Richiesta ed ottenimento del contributo – Per quanto concerne l’iter che occorre seguire ai fini dell’erogazione, del rimborso e del recupero dell’Ecobonus, lo stesso prevede quattro fasi:
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prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata;
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erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto;
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rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato;
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recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.
Riguardo alle modalità per procedere al recupero del contributo sotto forma di credito d’imposta, è stato chiarito che, il costruttore/importatore, deve prima di tutto adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10.
La richiesta di recupero s’inoltra tramite modello F24, compilato telematicamente sui canali dell’Agenzia delle Entrate, a cui spetta il riconoscimento del credito d’imposta.
In fase di prenotazione, nel campo “uso” si deve riportare quanto indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’articolo 82, rubricato “Destinazione ed uso dei veicoli”, del Nuovo codice della strada" (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche).
Non è, comunque, previsto un numero massimo di prenotazioni al giorno.
Chi ha diritto al contributo – Per quanto concerne le persone giuridiche che possono acquistare beneficiando del contributo, è specificato che esse sono:
- quelle che svolgono attività di noleggio, acquistando veicoli di categoria M1 per l’impiego in car sharing;
- le PMI (Piccole Medie Imprese) che svolgono attività di trasporto in proprio o in conto terzi, acquistando veicoli di categoria N1 e N2.
Può prenotare il contributo solo il concessionario/rivenditore e, chi acquista, deve rivolgersi allo stesso, essendo l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus.
In caso di acquisto cointestato, la procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo. Questo, dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Qualora i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.
L’acquirente riceve il contributo attraverso il concessionario o il rivenditore, il quale riconosce l’Ecobonus tramite compensazione con il prezzo d’acquisto del nuovo veicolo.
È, altresì, previsto che, l’intestatario del nuovo veicolo possa ottenere il contributo anche se è solo cointestatario del veicolo rottamato, a condizione che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione.
Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo.
É precisato, infine, che anche gli eredi di un veicolo da rottamare hanno diritto al contributo, a patto che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al defunto e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.