25 ottobre 2021

Fondo per radio e TV locali: criteri di verifica e modalità di erogazione del contributo

Si tratta degli stanziamenti per la comunicazione istituzionale sull’emergenza sanitaria

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 249 del 18-10-2021) il decreto 10 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) recante la “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, per l'anno 2021”.

Tale Fondo è stato rifinanziato con ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 (si veda l’articolo Fondo per radio e TV locali rifinanziato con 20 milioni di euro del 14 settembre 2021), al fine di riconoscere un contributo straordinario alle emittenti radiofoniche e televisive locali che s’impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

Detto provvedimento stabilisce, altresì, che entro dieci giorni dalla pubblicazione dello stesso (quindi entro il 28 ottobre) il MISE pubblicherà sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, con l'elenco degli importi spettanti.

Modalità di accesso ai messaggi istituzionali– Per quanto concerne l’accesso delle emittenti ai messaggi istituzionali, sarà la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - ad alimentare periodicamente la piattaforma messa a disposizione del Ministero, informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Quest’ultimo sarà determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale lo comunicherà via PEC all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it.

È stabilito che, il numero minimo dei messaggi che ogni emittente s’impegna a trasmettere, è fissato diversamente in ragione del contributo concesso, come riportato nell'allegato al decreto in commento.

I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalità previste dal citato allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno ventiquattro giorni, compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validità dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.

Domanda di ammissione al contributo – Come disciplinato dal decreto in esame, le emittenti che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare al MISE un’apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente, esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sul sistema SICEM, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale menzionato in precedenza (con il quale saranno rese note anche le modalità operative per la presentazione della domanda).

All'atto della domanda, i soggetti s’impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionale ricevuti relativi all'emergenza sanitaria, secondo le modalità indicate nel summenzionato allegato.

In fase di compilazione della domanda, l’emittente dovrà specificare il piano di messa in onda dei messaggi informativi con la sequenza dei passaggi giornalieri e l'indicazione dell'orario, dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione, sarà oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permetterà l'invio della domanda.

Qualora vi siano variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione, le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalità e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.

Criteri di verifica- Il MISE, tramite gli Ispettorati territoriali, effettuerà controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5 per cento degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale. Essi potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.

Erogazione e revoca del contributo– È stabilito dal provvedimento in commento che il contributo sia erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ai fini dell’accesso al contributo, costituisce una condizione di ammissibilità l'accettazione dell'impegno a mettere a disposizione i propri spazi informativi per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria.

L'eventuale violazione del suddetto impegno costituirà, invece, causa di esclusione dal beneficio in questione e, se accertata dopo l’erogazione del contributo, comporterà la revoca dello stesso che, a sua volta, potrà essere parziale qualora la mancata diffusione non abbia riguardato la totalità dei messaggi inseriti nel piano di diffusione.
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