Difficilmente dalle nostre parti si arriva alle esagerazioni degli americani, che quando il Natale si avvicina dichiarano ufficialmente aperta la gara alle luminarie, trasformando la solita casetta vista in tanti film quella con il vialetto e il cesto da basket, in una sorta di baraccone circense con volumi di luci che gli aeroporti si sognano.
Noi italiani, popolo molto più morigerato, a parte i tubi luminosi con le lucine che corrono avanti e indietro, in genere raggiungiamo il massimo della fantasia con il finto Babbo Natale che scala la ringhiera del balcone, a cui basta qualche giorno di intemperie per assumere la posa di chi sta per cadere al suolo, e trascorrere le feste al traumatologico.
Ma forse perché a Natale tutti sono più buoni e nessuno se la sente di rovinare al prossimo i giorni di festa, restano fra le norme più sconosciute e ignorate quelle che da queste parti regolano le luminarie natalizie, che devono rispondere a leggi e regolamenti, sia comunali che condominiali.
Proprio nei condomini, dove basta poco per scatenare liti fra vicini, vale la regola principe della convivenza: non arrecare danno al prossimo. In caso di negligenze e omissioni, se le luminarie causassero danni, scatta l’obbligo del risarcimento. Ma attenzione, perché ad affiancare i regolamenti condominiali arrivano le norme di tutela del decoro urbano, che potrebbero far scattare una sanzione anche in assenza di un danno concreto.
Va da sé che per un minimo di buona creanza, luminarie e addobbi di qualsiasi tipo, specie e grandezza, vadano ancorate in modo sicuro per evitare distacchi accidentali che possano procurare danni a qualcuno o qualcosa, rischio che trasformandosi in realtà potrebbe concretizzarsi in una sanzione prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, che all’argomento dedica ancora l’art. 1122, secondo cui “gli addobbi non devono recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dello stabile”. Ma c’è di più, perché non ancorare luci e addobbi in modo corretto può sfociare in un reato punibile penalmente.
L’art. 674 del Codice Penale persegue il “getto pericoloso di cose” con l’arresto fino a 6 mesi o un’ammenda fino a 206 euro. A questo si combina ancora l’art. 675, che riguarda il “collocamento pericoloso di cose”, a sua volta punito con la sanzione amministrativa da 103 a 619 euro.
A tutto questo si aggiungono le sanzioni stabilite dal Comune per il mancato rispetto dei regolamenti sulle luci di Natale, che per particolari esigenze - come vincoli paesaggistici, archeologici e architettonici - in alcune zone potrebbero anche essere limitate, vietate del tutto o ammesse con precisi limiti orari di accensione e spegnimento. Ma le limitazioni possono anche scattare nei casi in cui possano essere utili per preservare la quiete pubblica, soprattutto nei casi di luminarie che emettano suoni e musiche.
In teoria, le diverse amministrazioni comunali sono anche libere di fissare limiti numero delle luminarie e soprattutto all’obbligo di utilizzare soltanto apparecchiature certificate CE, resistenti all’acqua e appositamente progettate per uso esterno, aggiungendo il divieto di sovraccaricare le prese elettriche o quello di usare prolunghe non idonee per gli esterni. E a dire il vero non sono rari i Sindaci che hanno vietato l’installazione su balconi dei pupazzi di Babbo Natale citati qualche riga fa, perché passibili di generare allarmismo in quanto a volte scambiati per ladri che stanno tendando di introdursi furtivamente negli appartamenti. Generalmente è lo stesso Comune, attraverso affissioni e utilizzando i canali social, ad avvisare la popolazione di norme, limiti e vincoli.
Per chiudere in bellezza con le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali, che non di rado dedicano all’argomento un decalogo o un elenco di norme volte ad assicurare la convivenza civile. Norme che possono anche sfociare in sanzioni, come previsto dall’art. 70 del Codice Civile, che concede all’amministratore la possibilità di comminare multe pari a 200 euro, che diventano 800 in caso di recidiva.
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