18 aprile 2025

Il commercialista può pubblicizzare buoni pasto?

Autore: Paola Mauro
Si segnala il P.O. n. 5/2025, pubblicato il 17 aprile, con cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso a proposito della pubblicità informativa dell’iscritto all’Albo, il cui contenuto deve rispondere a certe caratteristiche per non sfociare in un illecito disciplinare.

Il quesito sottoposto al CN

Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto se sia «compatibile con il codice deontologico l’attività divulgativa e promozionale inerente all’utilizzo dei buoni pasto effettuata online da parte di un iscritto sui propri profili social.»

La risposta del Consiglio Nazionale

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso di non potersi esprimere in via preventiva in merito alla valutazione di una condotta deontologica tenuta dall’iscritto ovvero all’interpretazione di norme del codice deontologico, in quanto tali attività, che non rientrano nelle funzioni a esso attribuite dall’ordinamento professionale, potrebbero interferire con quelle assegnate dalla legge ai Consigli di Disciplina, che in materia godono di autonomia decisionale (D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 e D.P.R. n. 137/2012).

Ciò premesso, il Consiglio Nazionale, rilevato che l’oggetto del quesito è riconducibile al tema della pubblicità informativa dell’iscritto all’Albo, ha proceduto alla disamina della normativa di riferimento, dalla quale è emerso che tale attività, per non costituire illecito disciplinare, deve avere – in sintesi - le seguenti caratteristiche:
  • avere ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni;
  • l’utilizzo del mezzo di comunicazione è libero, ma questo e il messaggio pubblicitario devono avere fine esclusivamente promozionale e ispirarsi ed essere conformi al decoro e all’immagine della professione;
  • le informazioni comunicate devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive;
  • ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi;
  • nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.

Di conseguenza – afferma, conclusivamente, il P.O. n. 5/2025 -, «un messaggio pubblicitario o divulgativo da parte dell’iscritto che esuli dai limiti indicati potrà essere oggetto di valutazione deontologica da parte del Consiglio di Disciplina competente.»
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