Arriva una nuova norma, introdotta dal Dlgs n. 41/2024, per regolamentare il settore dei giochi con vincita in denaro, in particolare per quelli a distanza, novità che al contrario non riguardano i giochi a rete fisica e le case da gioco.
Per giochi a distanza o gioco online si intendono quelle tipologie di gioco che prevedono anche abilità, con vincita in denaro disciplinate da regolamento, a cui per partecipare è richiesto il pagamento di una posta in denaro, e alla cui raccolta il concessionario è legittimato in base ad un’autorizzazione e che può essere raccolta esclusivamente con modalità a distanza, individuate e definite nel contratto di concessione.
La normativa elenca i principi che regolano il gioco pubblico, primo fra tutti la tutela dei minori, ma non dimentica l’aspetto della salute dei giocatori, l’ordine pubblico e il contrasto a fenomeni criminali, il gioco d’azzardo, i rapporti tra Stato e concessionario, e la pubblicità che punti alla diffusione del gioco sicuro e responsabile.
La raccolta e l’esercizio a distanza dei giochi pubblici è consentito ai soli titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di gara pubblica, a fronte di precisi requisiti elencati nel Decreto insieme alle condizioni da possedere necessariamente per accedere alla gara pubblica. Il provvedimento prevede anche l’istituzione della “Consulta permanente” dei giochi pubblici ammessi in Italia, e individua i criteri che il concessionario è tenuto a rispettare per tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando l’insorgere di fenomeni patologici.
Fra i giochi ammessi, il cui elenco completo è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono incluse le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi o simulati che includono anche le corse dei cavalli; concorsi su pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo o diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; le scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; il bingo; i giochi numerici a totalizzatore nazionale; i giochi numerici a quota fissa; le lotterie ad estrazione istantanea o differita; i giochi in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il Metaverso, disciplinati con regolamento.
Un decreto che, pur salvaguardando un’innegabile fonte di guadagno per lo Stato, punta a tutelare i circa 1,5 milioni di ludopatici attraverso strumenti tecnici, tecnologici e informatici organizzati in modo da proteggere il giocatore dalla ricaduta nel gioco patologico, attraverso il rispetto di precisi criteri. Tra questi, la presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro; limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito stabilite dal concessionario in base a età, comportamenti di gioco e protocolli basati sulle pratiche internazionali di settore e approvati dall'Agenzia; introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata, garantendo informazioni sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato; presenza di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto; presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco per un arco temporale definito dal giocatore; attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, formazione obbligatoria degli operatori dei call center per giocatori che vogliono assumere comportamenti di gioco responsabile; procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi basate su metodologie certificate a livello internazionale, con esclusione di giochi che prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura; presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti.
Per finire, a ulteriore tutela e protezione dei giocatori, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi per promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Con il regolamento sono stabilite anche le modalità per evitare che vi siano vincite in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione da parte di soggetti sprovvisti di concessione. Spetterà all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza redigere e pubblicare sui siti istituzionali la lista dei siti informatici di giochi legali e di quelli inibiti.
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