Palestre e centri sportivi non possono conservare copia del green pass né registrare la data di scadenza, dal momento che ciò rappresenta una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. Lo ha reso noto il Garante per la Privacy con la pubblicazione dell’intervento di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali.
Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass – A fronte delle continue richieste da parte di palestre e centri sportivi ai loro abbonati e associati di trasmissione e consegna, assieme al certificato di sana e robusta costituzione, di copia del c.d. Green Pass con evidenziata la relativa data di scadenza, il componente Scorza fa notare che la richiesta è sempre formulata come necessaria ai fini dell’iscrizione o, comunque, della frequentazione del centro.
Tale comportamento, tuttavia, è in palese contrasto con la vigente disciplina in materia di privacy.
A tal riguardo, viene infatti ricordato che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria, ossia avere riscontro se il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.
La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.
Tale asserzione è confermata anche nella nota pubblicata ieri dal Garante in cui è specificato che tra le garanzie previste dal DPCM 17 giugno 2021 (attuativo dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021) è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma. Il combinato disposto del D.L. n. 52/2021, del D.L. n. 105/2021, nonché del citato DPCM 17 giugno 2021 delinea, pertanto, presupposti e limiti dei doveri di verifica delle certificazioni verdi sanciti in capo ai gestori delle strutture interessate.
Trattamento di dati oltre il necessario– Altro aspetto su cui Guido Scorza invita a ragionare è che sebbene la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati, ciò vanifica gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché tale prassi mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.
Sotto tale profilo viene, infatti, ricordato che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze.
Viene, infine, evidenziato che il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità.
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