Lo scorso 13 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise. Tra gli obiettivi c’è il
riallineamento delle accise da qui e fino ai prossimi cinque anni.
Nei giorni scorsi argomento di dibattito ha riguardato principalmente il caos carburanti, o meglio, il peso di aumenti e riduzioni delle accise per diesel e benzina.
Quali novità introdotte
Con il nuovo schema di decreto viene introdotta una nuova figura: soggetto obbligato accreditato (SOAC). Si tratta del soggetto tenuto al pagamento dell'accisa, con sede nel territorio nazionale, che beneficia del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato in seguito alla verifica, effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. La qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato. La scelta fra questi livelli è data dalla valutazione di alcuni fattori come la professionalità, l’organizzazione aziendale, la solvibilità finanziaria, la filiera di approvvigionamento e la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo - in quest’ultimo caso - all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l’IVA e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in base alle valutazioni fatte, attribuisce un punteggio da 0 a 100. La qualifica SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a 60.
Quali benefici per i SOAC
Il soggetto che ha ottenuto la qualifica può essere esonerato da una serie di obblighi (es: esonero dagli obblighi di prestare cauzione in caso di introduzione delle merci nei depositi accise) avvalendosi di una serie di semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuati. Il SOAC di livello avanzato, inoltre, può richiedere di continuare a utilizzare la dichiarazione annuale (invece della semestrale prevista dal decreto).
Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano la perdita dei requisiti di ammissione previsti, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità oppure una modifica del libello di affidabilità attribuito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento motivato e previo contraddittorio con l’interessato, revoca la qualifica di SOAC o ridetermina il livello di affidabilità, adattando i benefici già concessi.
Il gas naturale utilizzato per la combustione sia per usi domestici che non domestici, o per l’autotrazione (come carburante per veicoli), è soggetto all’accisa. Quest’ultima deve essere pagata al momento in cui viene fornito al consumatore finale o, nel caso del gas naturale estratto per uso proprio, al momento del consumo.
Distinzione tra uso domestico e non domestico
Vengono superate le nozioni di gas industriali e gas civili che vengono sostituite con “gas non domestici” e “gas domestici”. Attraverso la modifica sopra descritta si provvede, quindi, a delineare precisamente l’ambito di applicazione dell’aliquota di accisa relativa agli usi domestici, stabilendo in primis che la stessa attiene all’impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari che hanno una funzione abitativa e indicando altresì, in considerazione anche della classificazione catastale degli immobili, quelli che, in maniera similare, possono essere fatti rientrare nell’ambito del predetto uso domestico.
Occorre precisare che in ogni caso la nuova ripartizione degli usi del gas naturale non modificherà in maniera sostanziale la platea degli utilizzatori individuata dalla precedente qualificazione degli usi civili e di quelli industriali; la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas sarà invece particolarmente efficace ai fini dell’individuazione dei rispettivi ambiti applicativi e, quindi, delle relative aliquote da applicare, riducendo il contenzioso tra l’Amministrazione finanziaria e i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa.
Riallineamento confermato
Nell’arco di 5 anni decorrenti dal 2025 è disposto l’avvicinamento delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 cent./litro, una riduzione dell’accisa sulla benzina e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
In particolare, viene specificato che le variazioni in aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica (numero 5) e produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo (numero 9 della Tabella allegata al testo unico di cui al D.lgs. 504/1995).
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