24 marzo 2021

Riforma dello sport: novità in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che disciplina le procedure amministrative

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito della riforma dell’ordinamento sportivo (si veda Via libera alla riforma dell’ordinamento sportivo del 2 marzo 2021) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 68 del 19-03-2021) il D. Lgs. n. 38/2021 che, in attuazione delle deleghe di cui all’articolo 7 della Legge n. 86/2019 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. Tale decreto, per effetto delle modifiche apportate dal DL Sostegni, entrerà in vigore l'1 gennaio 2022.

Procedimento amministrativo - Vengono disciplinate, nel suddetto decreto, le varie fasi del procedimento amministrativo, a partire dalle misure introdotte per accelerare e semplificare la procedura attraverso la quale il soggetto che intende realizzare l’intervento, presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle associazioni o società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Tale documento deve essere corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Tali disposizioni, sono adottate al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi, dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali.

Documento di fattibilità- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo.

Il documento di fattibilità può, inoltre, prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana.

Nel caso di intervento su un impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area.

Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il summenzionato documento può contemplare:
  • il riconoscimento di un prezzo e il rilascio di garanzie;
  • misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici;
  • la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della P.A.;
  • il trasferimento della proprietà degli immobili all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente.

Presentazione del progetto preliminare- Dopo aver disciplinato le fasi di tutta la procedura amministrativa, il D. Lgs. in commento prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, possano presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare. Quest’ultimo dovrà essere accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, affiderà direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e, comunque, non inferiore a cinque anni.

Uso degli impianti sportivi – In relazione all’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali, esso è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Qualora l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

I sopra citati affidamenti, sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e della normativa euro-unitaria vigente).

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui è situato l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Le associazioni o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico, possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile, al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti - Il D. Lgs. disciplina, altresì, le norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi stabilendo che, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, con DPCM o decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, verrà emanato il Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

A tal proposito, l’articolo 8 del D. Lgs. elenca analiticamente tutto ciò che dovrà prevedere il suddetto Regolamento unico.

Infine, sono disciplinate le norme tecniche di funzionalità sportiva. Sul punto, è stabilito che la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport.
novità in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
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