C’è chi vorrebbe andare in pensione il più tardi possibile e chi invece vorrebbe anticipare i tempi per godersi il meritato riposo. L’INPS permette, a questi ultimi, di riscattare gli anni di corso della laurea per andare prima in pensione ma ciò è possibile solo in alcuni casi e rispettando determinati requisiti.
Cosa si intende per “riscatto del corso di laurea”- Il riscatto del corso di laurea permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi, a condizione che l’interessato abbia conseguito la laurea.
Requisiti: Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato, sia che essi siano occupati che inoccupati e anche se, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa in Italia o all’estero.
I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto presso qualsiasi fondo.
Bisogna essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.
Quali diplomi sono riscattabili - Si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea, al termine di un corso di durata triennale, e Laurea Specialistica, al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
- i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello, diploma accademico di secondo livello, diploma di specializzazione, diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.
Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi e dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Inoltre, una volta pagato il relativo onere e accreditati gli anni del riscatto ai fini pensionistici, non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea.
Periodi di studio universitario compiuti all'estero- Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, possono essere utili, ai fini del riscatto, solo quelli relativi ai titoli di studio riconosciuti in Italia ai fini pensionistici dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Cosa non è riscattabile- Ci sono, invece, dei periodi che non danno possibilità di riscatto e sono quelli di iscrizione fuori corso e quelli che risultano già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa da parte di qualsiasi fondo previdenziale.
Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati-Per i soggetti inoccupati, che richiedano il riscatto del corso di laurea, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell'anno di presentazione della domanda.
Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.
Quanto costa riscattare la laurea - L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione e quindi con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata da vari fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.
Se invece rientra nel sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto. La retribuzione cui va applicata l’aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Esempio, riscatto anni di laurea -Ipotizziamo un soggetto voglia riscattare quattro anni di laurea e che abbia presentato domanda di riscatto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti il 31 gennaio 2022; considerando una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 32.170 euro l’importo da pagare per riscattare quattro anni è pari a 42.464,4 euro (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4).
Per quanto riguarda il riscatto di laurea agevolato, per i periodi che si collocano nel sistema contributivo, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Per il 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 16.243 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2022, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.360,19 euro.
Non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità sopra indicate, e il cui onere sia stato versato, in tutto o in parte, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa.
Come fare domanda - Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all'INPS attraverso il servizio dedicato, anche aiutato da Patronati e intermediari dell’Istituto, o tramite il Contact Center multicanale.
Come effettuare il pagamento - Il pagamento dell'onere si effettua utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA.
È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA online dal sito www.inps.it, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento, oppure attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento, come ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking dei Prestatori di Servizio di Pagamento (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati con i Prestatori di Servizio di Pagamento aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, supermercati e altri esercenti convenzionati);
- uffici postali.
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. L’interessato può esercitare la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.
Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l'accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato.
Tempi di lavorazione -il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni da quando viene effettuata la richiesta, dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS.