26 settembre 2020

Se i genitori separati abitano lontano

Autore: Ester Annetta
Con l’ordinanza n. 19323 del 17 settembre 2020 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rivisto il principio della bigenitorialità, propria dell’affidamento condiviso, individuando delle “correzioni” ai tempi e alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario ove sussistano motivazioni pratiche e sostanziali che sconsiglino spostamenti al figlio minore. Ha perciò negato il criterio cd. del “tempo paritario” nell’ipotesi in cui uno dei genitori risieda lontano e, pertanto, i continui spostamenti del figlio possano influire sfavorevolmente sulla sua attività scolastica nonché sulla vita di relazione e le altre attività praticate.

Nel caso di specie la Cassazione ha confermato quanto già deciso dalla Corte d’Appello di Genova che, modificando parzialmente le disposizioni adottate in sede di affidamento condiviso dal giudice di primo grado, aveva rivisto le modalità di permanenza del figlio presso il genitore non collocatario, rilevando che la distanza esistente fra i luoghi di abitazione dei genitori imponeva a un bambino di sopportare “tempi e sacrifici di viaggio”, ravvisando pertanto l’opportunità di limitare gli spostamenti in funzione “dell’interesse del minore, il quale deve far fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo […] oltre a poter sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce in impegni extrascolastici e sportivi nel luogo ove è residente”.

Ricorrendo avverso la suddetta decisione, il padre del minore aveva sostenuto che il criterio della bigenitorialità, come modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli, e l’affidamento condiviso già disposto implicavano “la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario”.

Ma la Cassazione è stata di diverso avviso, chiarendo che l’affidamento condiviso, benché privilegi “una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole dopo la disgregazione dell’unità familiare“, non implica “alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti”.

Difatti, “la regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 155 cod. civ. – si legge nella motivazione della decisione - non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. Ed analoga regola è stata ribadita anche con riferimento all'art. 337-ter cod. civ. del pari osservandosi che l'affidamento ad entrambi i genitori non osta alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario.”

Secondo la Suprema Corte, dunque, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, non frustrata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del minore, ove sussistano evidenti ragioni – quali, appunto, evitare che i frequenti viaggi necessari per spostarsi tra un genitore e l’altro possano comprometterne la vita scolastica e di relazione - il giudice può stabilire una modalità di frequentazione che si discosti dal principio della paritarietà al fine di garantire al figlio la situazione più confacente al suo percorso scolastico ed alle sue esigenze relazionali.

In maniera ancora più esplicita la Cassazione ha infine richiamato un’altra propria recente pronuncia (n. 3652 del 13.02.2020), con la quale ha chiarito che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo”.
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