L’ATS Brianza ha pubblicato un documento dal titolo “
Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” che non è esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato “
come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
Le macchine rappresentano ancora oggi uno degli elementi più ricorrenti nelle dinamiche d’infortunio.
Malgrado l’evoluzione della normativa in materia di sicurezza delle macchine, nei sopralluoghi effettuati durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, “
è frequente riscontrare macchine pericolose non dotate dei requisiti minimi previsti dalle normative in vigore e/o un utilizzo che espone i lavoratori a rischi gravi se non addirittura mortali”. E tale condizione
“si verifica per tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, anche per quelle di ultima generazione come ad esempio le macchine a controllo numerico”.
La guida tratta in modo particolare i seguenti argomenti:
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le macchine auto costruite: sono macchine non immesse sul mercato ma “direttamente messe in servizio dal suo fabbricante: il fabbricante ha quindi progettato e realizzato la macchina e coincide con l’utilizzatore della stessa”.
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le quasi macchine: sono macchine “unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva”.
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gli insiemi di macchine: “presenza di due o più macchine o quasi macchine montate insieme per un’applicazione specifica e indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato”.
L’immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine auto costruite sono regolamentate dal
D.Lgs. 17/2010 di attuazione della
direttiva macchine 2006/42/CE, un decreto che prevede che ‘possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente macchine che soddisfano le pertinenti disposizione del decreto e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone quando debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione’.
Pertanto una macchina auto costruita, essendo una macchina a tutti gli effetti, deve seguire l’iter CE, e quindi accompagnata dalla seguente documentazione:
- Manuale uso e manutenzione (e relativo registro delle manutenzioni adeguatamente compilato);
- Dichiarazione CE di conformità;
- Marcatura CE apposta sulla macchina stessa;
- Fascicolo tecnico per la macchina: con particolare attenzione all’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina”.
La guida prosegue riferendosi alla quasi macchina: “non è soggetta a obbligo di marcatura CE ma deve comunque avere targa identificativa, redazione della pertinente documentazione, delle istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione”.
E dunque, se il marchio CE non deve essere applicato alla quasi-macchina (“di fatto non ci sono le condizioni per poter garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza, il cui assolvimento è completamente assorbito dalla macchina principale”) è però necessario che il costruttore “fornisca la dichiarazione d’incorporazione della quasi-macchina.
Senza dimenticare che è il soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme ad essere considerato il “fabbricante della nuova unità” ed è lui che deve pertanto “valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi macchina e la macchina o impianto e assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità ed affiggere la marcatura CE sulla nuova unità una volta montata”.
Il documento fa poi riferimento all’insieme di macchine: affinché “un impianto/linea produttiva, costituito da un insieme di macchine, sia considerato un’unica macchina, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- le unità costitutive devono essere montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive devono essere collegate in modo che il funzionamento di ciascuna unità influisca direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, tale da rendere necessaria una valutazione del rischio per l'intero insieme.
- le unità costitutive dell’insieme devono avere un sistema di comando e controllo comune (ai fini della sicurezza)”.
Viene ricordato, poi, che la marcatura CE delle singole macchine “non è sufficiente a garantire la conformità dell’insieme poiché devono essere valutati anche i rischi derivanti dall’interazione e dalle interferenze tra le stesse”. E che “l’apposizione di marcatura CE, la dichiarazione di conformità, le istruzioni per l’uso e la manutenzione e il fascicolo di un insieme di macchine possono essere fatte da un costruttore (quando tutti i componenti vengono forniti da un unico soggetto) o installatore delle macchine su richiesta del committente”.
Nel caso, poi, non venga definita contrattualmente la responsabilità della marcatura CE, “la stessa ricade sul fabbricante naturale dell’insieme, il soggetto che ha acquistato i vari componenti e li assembla ovvero l’utilizzatore dell’insieme quando questa viene realizzato per uso proprio”. In ogni caso, il soggetto che avrà l’incarico della marcatura “dovrà poter disporre di tutte le informazioni necessarie dai fabbricanti delle varie componenti dell’insieme e avere sufficienti poteri decisionali per determinare quali misure di sicurezza adottare per assicurare la conformità dell’insieme ai requisiti della direttiva macchine”.
Il documento ricorda, però, che il concetto di insieme di macchine “non si può estendere troppo (es: stabilimento, intero impianto industriale) in quanto tale installazione complessa, costituita da un numero di linee di produzione ciascuna composta da un numero di macchine, insiemi di macchine e altre attrezzature, anche se controllati insieme da un sistema di controllo della produzione unico, diverrebbe ingestibile.
In particolare, a livello esemplificativo, “un gruppo di macchine (due o più) collegate tra loro per effettuare una lavorazione ma in cui:
- i circuiti di comando di ogni macchina controllano solo la macchina e possono scambiare segnali con altre macchine senza controllarle direttamente,
- non ci sono connessioni correlate alla sicurezza tra le macchine, ogni macchina è completamente conforme alla direttiva macchine e non dipende per quanto riguarda le sicurezze dalle macchine a monte o a valle (le funzioni di sicurezza di ciascuna macchina sono indipendenti dalle altre),
non sono considerate come un insieme di macchinari, ma macchine o sottoinsiemi di macchine distinte”.