L’Europa ha deciso di dare una stretta al denaro in entrata e in uscita dai propri confini, e l’Italia è pronta ad adeguarsi. Mercoledì, il CdM ha esaminato il Dlgs che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 che rivede in modo stringente i controlli doganali.
L’obiettivo è mettere quanto più possibile la parola fine ai trasferimenti illeciti di denaro, scongiurando i rischi di riciclaggio, quelli di finanziamento al terrorismo e alle attività criminali. Una stretta, specifica il decreto, che riguarderà non solo il denaro contante superiore a 10mila euro, le carte prepagate e i metalli preziosi come l’oro, ma anche gli “strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne”. Il riferimento va ai “traveller’s cheque, gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna”.
Per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione a cui è tenuto chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando “denaro accompagnato” pari o superiore a 10.000 euro, non sarà considerato assolto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete e se l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non avrà la possibilità di controllarlo. Per questo, ADM e GDF avranno il potere di trattenere per un massimo di 30 giorni (prorogabili fino a 90) il denaro contante superiore a 10mila euro di chi tenti di entrare o uscire dal territorio nazionale omettendo di chiararlo all’ADM o ancora se esiste il sospetto che le somme possano ricondurre ad attività criminose.
L’aspetto più rilevante del decreto riguarda le prepagate, che di fatto sono equiparate al denaro contante, in particolare quelle non nominative “che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”.
Rivisto anche il concetto di “oro da investimento”, che comprenderà il metallo prezioso destinato alla lavorazione e ancora quello di “materiale d’oro”, con il valore soglia di entrambi ridotto da 12.500 a 10mila euro. Non basta ancora, perché l’esercizio professionale del commercio in oro viene subordinato ad una comunicazione obbligatoria all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi), ente che sarà obbligato a creare e gestire un apposito registro.
In carico alle autorità doganali l’obbligo di trasmettere ogni 15 giorni alle UIF (Unità di informazione finanziaria) del proprio Paese le dichiarazioni sul trasporto di valori di importo pari o superiore a 10mila euro, che sia sottoforma di contante, carte di pagamento e altri strumenti che possano rappresentare denaro liquido, aggiungendo anche informazioni su casi di sospetto riciclaggio, finanziamento del terrorismo ipotesi o ancora violazioni dell’obbligo di dichiarazione. Le diverse autorità nazionali sono anche chiamate a coordinarsi tra loro per lo scambio di informazioni.
I controlli si baseranno sull’analisi dei rischi calcolata con procedimenti informatici, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nel corso di accertamenti o contestazioni degli obblighi di dichiarazione.
Per finire, le nuove norme rivedono anche le sanzioni precedendo gradi diversi per i casi di omessa dichiarazione e per quelli in cui sia incompleta e inesatta: per i piccoli errori sono previste sanzioni comprese tra 300 e 500 euro, mentre nei casi più gravi si va da 500 al milione di euro.
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