In arrivo grandi cambiamenti per chi utilizza piattaforme online per vendere oggetti, beni e servizi. In presenza di precisi requisiti, infatti, gli utenti saranno costretti ad aprire partite Iva.
Per contribuire alla lotta all’evasione fiscale sul web, gli stati membri UE, Italia inclusa, dovranno dare attuazione alla citata direttiva europea Dac7 (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE. A tal proposito con provvedimento del 20 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, contenente le disposizioni attuative del D.lgs. n. 32/2023 di attuazione della direttiva DAC 7, ha individuato modalità e termini di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Per rendere operative queste disposizioni, tutte le piattaforme online sono obbligate a comunicare i dati delle vendite degli utenti. Conseguenza di questa comunicazione sarà la richiesta di una partita iva a determinati utenti.
Obiettivo della Direttiva DAC7 – L’obiettivo di questa misura è un quadro normativo comune a livello europeo per la tassazione delle attività di commercio elettronico.
Cosa cambia -I gestori delle piattaforme come Amazon, Etsy, Airbnb, Vinted, Ebay, Vestiaire Collective, Wallop, per poter trasmettere i dati alle autorità fiscali, chiederanno ai propri utenti di compilare un determinato modulo nel caso in cui raggiunga una di queste due condizioni:
- concludere 30 o più vendite in un anno solare
o
- guadagnare più di 2mila euro con le vendite in un anno solare.
Chi non dovesse soddisfare questi requisiti potrà ritenersi escluso dall’obbligo di comunicazione. Invece, chi rientra tra questi requisiti e non dovesse fornire le informazioni dopo la richiesta iniziale e due ulteriori solleciti, a 60 giorni di distanza dal secondo, il gestore della piattaforma potrà chiudere il suo conto e impedirgli di registrarsi nuovamente o, addirittura, trattenere il corrispettivo dovuto al venditore finché questi non gli avrà fornito tutti i dati.
Quali attività hanno l’obbligo - La DAC7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano invece fuori dall’obbligo i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero.
Obblighi dei gestori - I gestori delle piattaforme devono acquisire periodicamente, anche attraverso soggetti terzi, informazioni specifiche sui venditori. Per le persone fisiche, i dati richiesti sono semplicemente:
- nome,
- cognome,
- data di nascita,
- indirizzo principale
- codice fiscale o eventuale partita Iva.
Per le persone giuridiche devono essere segnalati:
- ragione sociale,
- indirizzo principale,
- numero di identificazione fiscale con indicazione del paese membro di rilascio,
- eventuale partita IVA
- stabile organizzazione.
Una volta raccolti i dati dei venditori, le piattaforme comunicheranno alle autorità fiscali di ciascun paese dell’UE alcuni precisi dati: i dati del conto corrente usato per i trasferimenti, il titolare del conto corrente, l’importo del reddito proveniente dalle vendite effettuate e il numero delle operazioni concluse sulla piattaforma.
Per fare un esempio, riportiamo quello di
Italia Oggi, supponiamo che a fare la raccolta dei dati sia Vinted, società residente in Lituania, famosa piattaforma di vendita di vestiti usati. Questa invierà i dati raccolti tra i suoi utenti, all’amministrazione fiscale lituana, che a sua volta invierà i dati relativi agli utenti italiani all’Italia, quelli relativi agli utenti francesi alla Francia, e così via. Il primo scambio di questo tipo sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. Tuttavia, l’eventuale riscossione di imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate non è immediata. Ma ci sarà un’attenta valutazione da parte dell’Agenzia che deve verificare la sussistenza di un’attività commerciale svolta in forma di impresa, e quindi abituale, che richiede l’apertura della partita Iva, il versamento delle imposte sul reddito e l’Iva.
Diverse sentenze tributarie, ma anche della Corte di Cassazione hanno già stabilito come il numero delle transazioni e l’entità degli importi sono elementi che evidenziano l’abitualità dell’attività. Tuttavia, questi numeri non sono definiti attraverso la Dac7.
Obblighi per chi guadagna online? - Per chi guadagna online, la nuova Direttiva DAC7, ha come conseguenza una serie di cambiamenti, dal momento che le piattaforme online saranno obbligate a inviare i dati di tutti i venditori. Le autorità fiscali, in particolare all’Agenzia delle Entrate, potranno controllare efficacemente le vendite on-line e i redditi percepiti da questi prodotti per ciascun utente. Per evitare di incorrere in notevoli sanzioni, sarà quindi necessario verificare l’obbligo di aprire una partita Iva.
Vogliamo tranquillizzare invece tutti quelli che effettuano vendite sporadiche su queste piattaforme, magari di oggetti usati, per loro nulla cambierà: non saranno assoggettati a tassazione e non sarà richiesta l’apertura della partita IVA.
Scadenze - La comunicazione dei dati da parte dei gestori deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno ma, solo per il 2023, il termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024. Giusto il tempo di organizzarsi un po’ alla novità. Raccogliere tutti questi dati non sarà certo semplice.