I contributi previdenziali e assistenziali possono essere portati in detrazione, nella misura del 19%, nella dichiarazione dei redditi, così come sancito dall’articolo 10, comma 1, lettera e),
TUIR. I contributi previdenziali si dividono in obbligatori (quelli effettuati in ottemperanza a disposizioni di legge) e volontari, come la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e il riscatto degli anni di laurea.
Per i contributi previdenziali e assistenziali non è previsto alcun limite alla deduzione. Tali importi vanno indicati nel loro ammontare complessivo nel rigo
E21.
Tra gli oneri deducibili rientrano i contributi versati:
- all’ONAOSI dovuti obbligatoriamente dai soggetti iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari;
- all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall’imprenditore agricolo per la propria posizione;
- all’INAIL a titolo di assicurazione obbligatoria per la tutela contro gli infortuni domestici (cd. “assicurazione casalinghe”);
- al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, il cosiddetto “fondo casalinghe” gestito dall’INPS;
- contributi agricoli unificati versati all’INPS – gestione ex SCAU.
Rientrano nella categoria degli oneri deducibili anche i contributi versati alla Gestione separata INPS, per la parte rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione, da parte di:
-
lavoratori autonomi occasionali, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
-
associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell’associato.
Tali importi sono indicati nel punto 35 della Certificazione unica e i predetti redditi sono indentificati nella casella 1 con l’indicazione dei codici seguenti:
-
C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
-
M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
-
M1 - redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (ad esempio, autisti e giardinieri) e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane) sono deducibili dal datore di lavoro per la sola parte rimasta a suo carico. Pertanto, non è deducibile la quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. Per tali contributi è prevista una deducibilità massima pari ad euro 1.549,37 e vanno indicati, in sede di dichiarazione dei redditi, nel rigo E23.
Contributi per riscatto laurea
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
Per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria e fiscalmente a carico, la deduzione spetta in capo al familiare e gli importi andranno inseriti nel rigo E21. Nel caso in cui, invece, il soggetto non sia iscritto a nessuna forma di previdenza obbligatoria, ma sempre fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare e gli importi andranno inseriti nei righi da E8 a E10 con l’indicazione del codice “32”.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29/01/2019 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, o in un’unica soluzione o in massimo 120 rate mensili.
L’ammontare della spesa sostenuta sarà indicata a partire dal Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019).
L’onere sostenuto è detraibile dall’Irpef nella misura del 50%, suddiviso in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
.