24 marzo 2018

730. Il risultato della dichiarazione va sempre allegato

Fanno eccezione le dichiarazioni senza sostituto o la presenza Inps

Autore: Andrea Amantea
Al fine di ridurre la trasmissione dei modelli 730-4 cartacei ai sostituti d’imposta da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, il modello 730-4 (risultato contabile delle dichiarazioni 730) deve essere sempre allegato alla dichiarazione; questo è quanto si evince dalla circolare n°4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 12 marzo; con tale documento di prassi l’Amministrazione finanziaria ha messo in chiaro il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica.

Come messo in evidenza, il percorso telematico relativo alla trasmissione del risultato della dichiarazione al sostituto d’imposta chiamato ad effettuare i conguagli prevede, come passaggio preliminare, la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate in favore degli stessi sostituti, dei dati (risultati contabili) relativi alle dichiarazioni presentate via web e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai CAF e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale; i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.

La trasmissione del modello 730-4 - Al fine di ridurre la trasmissione dei modelli 730-4 cartacei ai sostituti d’imposta da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, il modello 730-4 deve essere sempre allegato alla dichiarazione 730.
Tuttavia, il modello 730-4 non è allegato alla dichiarazione nelle seguenti ipotesi:
  • dichiarazione 730 presentata in assenza di sostituto d’imposta (articolo 51-bis del D.lg. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n. 98 del 2013);
  • contribuente con sostituto d’imposta INPS.

In merito all’ultimo punto si richiama il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013 che ha escluso l’INPS dal flusso telematico tramite l’Agenzia delle Entrate poiché i risultati contabili delle dichiarazioni dei contribuenti che percepiscono somme dall’Istituto devono essere trasmessi in via telematica, secondo le specifiche tecniche appositamente predisposte, direttamente all’INPS da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Anche nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta ai propri dipendenti i dati dei modelli 730-4 devono sempre essere trasmessi unitamente ai dati della dichiarazione modello 730. Pertanto, il sostituto che ha prestato assistenza fiscale deve ricevere i risultati contabili dall’Agenzia delle Entrate per poter effettuare i conguagli sulle retribuzioni.

I dati relativi ai modelli 730-4 sono resi disponibili ai sostituti d’imposta a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre.

Ricevute di ricezione risultati contabili dei 730 – Come specificato nella circolare n° 4/E citata in premessa, l’Agenzia delle Entrate fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, a partire dalla prima decade di luglio, l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta indicando nella ricevuta il codice SI. Se, per assenza di comunicazione (vedi modello CSO o quadro CT Certificazione Unica) da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido, la messa a disposizione non è andata a buon fine e qualora siano successivamente rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità, l’attestazione può essere fornita fino alla produzione della ricevuta mensile di riepilogo.

L’Agenzia delle Entrate, per ciascuna fornitura di modelli 730 trasmessi, fornisce mensilmente al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (CAF - professionisti abilitati), a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati con le ricevute di cui sopra e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione. La ricevuta di riepilogo contiene, per ogni dichiarazione 730 contenuta nel file trasmesso, l’esito di consegna dei relativi modelli 730-4 attestato con il codice SI per i modelli 730-4 già consegnati ai sostituti, con il codice NO per i modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione (assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido) e con il codice CO per le dichiarazioni soggette a controllo preventivo.

Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle Entrate ha comunicato con la ricevuta di riepilogo l’impossibilità di renderli disponibili (codice NO) devono essere inviati da parte del CAF o del professionista utilizzando i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.)

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web l’Agenzia delle entrate informa il contribuente dell’eventuale mancata messa a disposizione dei 730-4 (mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Attenzione però: i risultati contabili relativi a dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo non devono essere trasmessi in alcun caso al sostituto d’imposta da parte del CAF - professionista. L’inosservanza di tale disposizione comporta in capo al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale la sanzione di cui all’articolo 39, comma 4-ter del citato D.lgs. n. 241 del 1997 per mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.
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