13 aprile 2018

730 precompilato. Accesso e conservazione delle deleghe

Ammesso il formato cartaceo o elettronico

Autore: Andrea Amantea
Con il provvedimento avente ad oggetto “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, pubblicato in data 9 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro quali sono i canali di accesso alla dichiarazione precompilata che sarà disponibile sul portale https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/ a partire dal 16 aprile; sono stati inoltre definiti il contenuto minimo e le modalità di conservazione delle deleghe rilasciate dai contribuenti ai sostituti d’imposta e agli intermediari.

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:
  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

Accesso diretto - Il contribuente accede direttamente ai documenti appena elencati attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata predisposta sul portale https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia; Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità S.P.I.D.; credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e infine con le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Detto ciò, individuate le modalità di accesso diretto alla precompilata da parte del contribuente, analizziamo le modalità di conferimento delle delega da parte del contribuente in favore di coloro che prestano assistenza fiscale, Caf, Intermediari abilitati e sostituti di imposta nonché le modalità di gestione e conservazione delle stesse deleghe da parte del soggetto incaricato alla trasmissione del 730.

Ricorso agli intermediari - Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale e lo ha dichiarato entro il 15 gennaio mediante comunicazione diretta ai dipendenti o ai pensionati), ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono acquisire apposita delega per l’accesso ai documenti relativi alla precompilata unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità.

La delega fa riferimento all’accesso, alla compilazione e alla trasmissione della stessa dichiarazione.

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede al 730 e al foglio allegato con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica, previa acquisizione della delega. Il sostituto d’imposta accede alla precompilata, anche avvalendosi di soggetti terzi (Dott. Commercialisti, Caf, Consulenti del Lavoro) solo se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini (7 marzo) all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata (periodo di imposta 2017).

L’accesso alla precompilata e al foglio di riepilogo è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web (previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS o un’identità SPID).

La delega per l’accesso ai documenti deve contenere le seguenti informazioni:
  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
  • data di conferimento della delega;
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni aggiuntive;

e ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento (circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2015).

Gestione delle deleghe – Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato sono tenuti a conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e devono individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, anche in formato elettronico, con indicazione dei seguenti dati: numero progressivo e data della delega; codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; estremi del documento di identità del delegante.

Come specificato nella circolare Agenzia delle Entrate 11/E 2015, per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

Conservazione delle deleghe - I Caf e i professionisti sono tenuti a conservare le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d’imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
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