9 maggio 2018

730. Visto unico anche in presenza di crediti superiori a 5.000 euro

730. Visto unico anche in presenza di crediti superiori a 5.000 euro

Autore: Andrea Amantea
Per il modello 730 presentato a un CAF o a un professionista abilitato, in caso di indicazione nel Quadro I di un credito di importo superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante mod. F24, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ma sarà sufficiente il visto che sono già chiamati ad apporre di norma (vedi art. 34 D.lgs. 241/97) il CAF o il professionista abilitato sul modello 730, indipendentemente dall’importo del credito riportato nel quadro I.

È questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°7/E 2018 che ha inoltre aggiornato le indicazioni operative da seguire ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul modello da parte di CAF e professionisti abilitati.

Il rilascio del visto di conformità sul modello 730 - L’art. 5 comma 3 del D.lgs. 175/2014 dispone che se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale, art. 36 ter D.P.R. 602/73 sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai dati delle spese sanitarie). Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Il soggetto che presta assistenza fiscale è dunque chiamato ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730 presentate per il suo tramite esponendosi in caso di visto infedele all’impianto sanzionatorio disposto dall’art. 39 del D.lgs. 241/1997.

Il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla dichiarazione 730, al netto di quanto previsto per i controlli documentali, si sostanzia nella verifica:
  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il rilascio del visto non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.).

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica: della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU); dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione; delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione; dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; degli attestati degli acconti versati o trattenuti. Resta fermo controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, che deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Visto di conformità e quadro I con credito superiore a 5.000 euro - Con la circolare n°7/E 2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato l’eventuale complicazione procedurale che ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730 potrebbe verificarsi laddove venga indicato nel quadro I del modello 730 di un credito di imposta superiore a 5.000 euro l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la Legge di stabilità 2014 prevede che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 241 del 1997) delle singole dichiarazioni dalle quali gli stessi crediti emergono ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis C.C., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile). Da ultimo la manovra correttiva (D.L. 50/2017 e ss.mm.ii) ha abbassato il limite oltre il quale è necessario richiedere il visto di conformità da 15.000 a 5.000 euro. Al di là di quanto previsto per il 730 (obbligo di visto di conformità per le dichiarazioni presentate tramite CAF e Professionisti abilitati indipendentemente dal credito in compensazione), l’apposizione del visto di conformità non è legato all’importo del credito che scaturisce dalla dichiarazione ma dipende dall'ammontare del suo utilizzo “effettivo” in F24 per le compensazioni orizzontali. Detto ciò considerando che (vedi circolare 7/2018):
  • la circolare Agenzia delle entrate n. 7 del 26 febbraio 2015 ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi, e che
  • per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che in base all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il responsabile dell’assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità,

in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante mod. F24, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

In pratica, è sufficiente il solo visto di conformità che sono già chiamati ad apporre di norma il CAF o il professionista abilitato sul modello 730 indipendentemente dall’importo del credito riportato nel quadro I. Attenzione però, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata direttamente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a euro 5.000.
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