18 ottobre 2018

Accessi. Apertura di una borsa senza autorizzazione del PM

Autore: Paola Mauro
I documenti custoditi nella borsa dell’imprenditore sono utilizzabili ai fini della contestazione di maggiori ricavi anche quando l’apertura della stessa è avvenuta da parte dei verificatori dietro autorizzazione di un dipendente dell’impresa non delegato a prestare assistenza in sede d’indagini.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (Sez. 5, Ord. n. 24306/2018) nell’ambito di un giudizio scaturito dall’impugnazione, da parte di una Società, di avvisi di accertamento con cui, relativamente a tre annualità d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione ricavi non dichiarati basandosi su documentazione - relativa a un conto corrente bancario - acquisita tramite apertura di una borsa chiusa, previa autorizzazione di una dipendente dell’impresa.

A differenza del primo Giudice, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha annullato la ripresa a tassazione ritenendo illegittima l'apertura della borsa in questione, in quanto effettuata dagli organi di controllo sulla base di autorizzazione rilasciata da soggetto sprovvisto della delega a rappresentare il titolare dell’impresa nel corso delle operazioni di verifica.
  • La replica dell’Agenzia delle Entrate all’assunto del Giudice d’appello non si è fatta attendere.

L’Amministrazione, rivolgendosi alla Suprema Corte, ha denunciato la violazione degli artt. 52 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 25 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la sentenza impugnata non ha considerato:
  • che nessuna contestazione era stata formulata dal titolare dell'impresa, né dal suo delegato in ordine all'apertura della borsa;
  • che una dipendente dell'impresa verificata aveva dato il suo assenso all'apertura della borsa medesima;
  • che la documentazione rinvenuta all'interno della borsa aveva costituito un mero spunto per lo svolgimento di ulteriore attività di polizia tributaria, per cui i rilievi formulati nell’atto impugnato si sono fondati non già sulla predetta documentazione, bensì sui risultati dei controlli eseguiti sul conto corrente bancario.

A norma dell’articolo 52 comma 3 del D.P.R. n. 633/72, è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso:
  • a perquisizioni personali;
  • all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;
  • per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, ferma restando la disposizione di cui all'art. 103 del C.p.p. (“Garanzie di libertà del difensore”).

In passato giudici di legittimità, quanto all’ipotesi di apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, hanno sostenuto che l’autorizzazione del P.M. è necessaria sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette, ma solamente per procedere ad apertura “coattiva” e non anche, quindi, nel caso di collaborazione e presenza del contribuente e, comunque, senza la manifestazione di alcuna contraria volontà. In tale ipotesi l’acquisizione documentale operata dagli organi di controllo non è inficiata e può supportare l’accertamento (Cass. Sez. 5 civ., n. 9565/2007 e n. 3204/2015, con la quale la S.C. ha escluso la necessità dell’autorizzazione dell’A.G. nel caso in cui il contribuente abbia assistito all'apertura della cassaforte senza formulare alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica).
  • Ebbene, tale orientamento è stato ribadito nell’ordinanza qui in esame.

Accogliendo il motivo del ricorso erariale, gli Ermellini hanno affermato che «l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta dall'art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente (….); conseguentemente, deve ritenersi legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove, come nel caso in esame, l'apertura della stessa è avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa in verifica e, comunque, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica medesima (circostanza quest'ultima non contestata)».
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