L’assenza di attività assicurativa e la mancata riscossione di premi nel 2025 esonera un’azienda assicurativa dal versamento dell’imposta sulle assicurazioni.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.84/2025 pubblicata oggi, lunedì 31 marzo.
Il caso
L’istanza è avanzata da una Branch, sede secondaria in Italia della “Casa Madre” con sede legale in uno Stato membro, che è un’impresa di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento in determinati rami. La Casa Madre, per ragioni strategiche ed economiche, ha deciso di chiudere la Brunch, dal 30 giugno 2025.
Sulla base di questa decisione, la Brunch ha pianificato, a partire dal quarto trimestre del 2024, e comunque entro il 31 dicembre 2024, di non siglare nuovi contratti e di non rinnovare o estendere quelli in corso. Inoltre, la Brunch ha precisato che non eserciterà nessuna attività assicurativa in Italia con riferimento all’anno 2025 e che questa decisione è stata comunicata sia all’autorità di vigilanza tedesca che a quella italiana (IVASS).
Alla luce di quanto premesso, la Brunch chiede conferma circa l’assenza dell’obbligo di versare l’acconto dovuto per l’anno 2025, in considerazione del fatto che non svolgerà più alcun business assicurativo in Italia a partire dal 1° gennaio 2025.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, l’Amministrazione Finanziaria richiama l’articolo 9, comma 1 – bis, della legge n.1216/1961, il quale dispone che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori devono versare, a titolo di acconto, una somma pari al 12,5% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputo, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato una serie di risposte ad interpello (n.548/2020, n.140/2021 e n.181/2021), ha chiarito che affinché da parte di una società assicurativa non sia dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, occorre che si verifichi una duplice condizione nell’anno di riferimento di questo acconto: la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione del premio assicurativo.
Nel caso in esame, da quanto emerge dalla documentazione presentata all’IVAAS, la Brunch cesserà la propria attività assicurativa, non stipulando nuovi contratti e non rinnovando o estendendo quelli in corso, e opererà fino al 30 giugno 2025 per i servizi di clientela, circoscrivendo l’operatività alla gestione delle liquidazioni dei sinistri denunciati dalla clientela stessa. Tuttavia, non viene espressamente chiarito se questa gestione dei servizi alla clientela, comporti o meno per la Brunch la riscossione di premi assicurativi nel corso del 2025.
Quindi, alla luce di quanto premesso l’Agenzia delle Entrate ritiene non dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2025 da parte della Brunch istante solo qualora la stessa effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e, altresì, nel medesimo anno 2025, non riscuota nessun premio assicurativo.
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