24 marzo 2018

Agenti e rappresentanti: entro il 3 aprile il versamento del FIRR 2017

Autore: Pasquale Pirone
Entro il 31 marzo di ogni anno la casa mandante versa ad Enasarco le somme a titolo di FIRR accantonate nell’anno d’imposta precedente (in favore dell’agente/rappresentante di commercio). Si tratta di una somma che va accantonata annualmente e che verrà corrisposta all’agente alla cessazione del mandato. In altre parole le aziende preponenti versano alla Fondazione Enasarco le somme destinate al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Tali somme alla cessazione del mandato di agenzia saranno corrisposte all’agente (una sorta di TFR).

Pertanto, entro il 31 marzo 2018 vanno versate le somme accantonate a titolo di FIRR 2017. Tuttavia, poiché il 31 di questo mese cade di sabato ed i due giorni successivi sono anch’essi festivi, il termine di versamento slitterebbe al 3 aprile.

Il calcolo – Il contributo viene calcolato, come previsto dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), in base a determinati parametri, ossia: provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, tipologia (monomandatario o plurimandatario) e mesi di durata del mandato (il mese è computato per intero anche se il mandato copre un solo giorno del mese stesso). Le aliquote di calcolo variano, dunque, a seconda degli scaglioni provvigionali ed a seconda che trattasi di agente mono o plurimandatario. Attualmente quelle in vigore sono le seguenti:

1. Agente monomandatario
  • 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno.

2. Agente plurimandatario
  • 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno;
  • 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno;
  • 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno.

Ad ogni modo, nel sito www.enasarco.it è possibile fare tutte le simulazioni di calcolo attraverso il "Calcolatore online".

Se il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso dell'anno solare i predetti scaglioni sono ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso (come previsto dall'art. 10 sull'indennità per lo scioglimento del contratto al capo I degli Accordi economici collettivi del 2002 e secondo quanto specificato dall'art. 3 delle Disposizioni regolamentari degli AEC, del 2002).

Si tenga, inoltre, presente che l’obbligo di accantonamento si interrompe alla data di chiusura del mandato, pertanto il FIRR relativo all’anno della cessazione va liquidato dall’azienda direttamente all’agente con tempi e modi stabiliti in accordo tra le parti.

Il versamento – Come detto è la casa mandante a dover versare ad Enasarco il contributo FIRR. Questa, compila, entro il 31 marzo di ogni anno, la distinta online accedendo alla propria area riservata del sito www.enasarco.it dove, inserendo le provvigioni corrisposte nell’anno precedente ai propri agenti, otterrà il calcolo automatico del contributo dovuto. Per il pagamento, è possibile scegliere tra due alternative, ossia bollettino bancario MAV (pagamento standard e automatico proposto dal sistema) oppure addebito su c/c bancario (RID).

La liquidazione – Il FIRR viene liquidato alla cessazione del mandato di agenzia. La richiesta è fatta esclusivamente online e può essere inoltrata dall’azienda mandante o dall’agente/rappresentante stesso accedendo all’area riservata del sito di Enasarco. L’importo (liquidato al netto delle ritenute per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone) è pagato tramite accredito su c/c bancario o postale (in tal caso l’agente dovrà indicare l’IBAN del conto a lui intestato o cointestato) oppure tramite somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro oppure, ancora, attraverso assegno di traenza.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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