26 settembre 2018

Agenzia delle Entrate: nuovi debutti in F24

Codici tributo per l’imposta ipotecaria sui decreti tavolari, causale Inps per la riscossione dalla controparte soccombente in giudizio e identificativo dell’Organizzazione Penitenziaria Militare

Autore: Mattia Gigliotti
Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre distinte Risoluzioni: 69/E, 70/E, 71/E.

Con le Risoluzioni n.69/E e n.70/E vengono istituite le causali contributo, per la riscossione tramite modello F24, rispettivamente per:
  1. Versamento dell'imposta ipotecaria sui decreti tavolari (articolo 91, regio decreto 499/29), dovuta in seguito alla notifica di avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate;
  2. Spese dovute all’INPS dalla controparte soccombente in giudizio.

Con la Risoluzione n. 71/E viene istituito il codice ente “OPM”, identificativo dell’Organizzazione Penitenziaria Militare, da utilizzare nel modello di versamento F23.

Risoluzione 69/E - In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2018 ha esteso le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per il pagamento, tra l’altro, dell’imposta ipotecaria a seguito di notifica di avvisi di liquidazione per operazioni inerenti al servizio ipotecario.

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (modello F24), indicati al comma 2 dello stesso articolo 17.
Tanto premesso, con la risoluzione 69/E, l’Agenzia delle Entrate porta a conoscenza che sono stati istituiti i codici tributo che consentono il versamento dell'imposta ipotecaria sui decreti tavolari (articolo 91, regio decreto 499/29), dovuta in seguito alla notifica di avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate.

I codici tributo - da utilizzare esclusivamente tramite il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono i seguenti:
  • “A201” denominato “DECRETO TAVOLARE - IMPOSTA IPOTECARIA”;
  • “A202” denominato “DECRETO TAVOLARE - SANZIONE”;
  • “A203” denominato “DECRETO TAVOLARE - INTERESSI”;
  • “A204” denominato “DECRETO TAVOLARE - SPESE DI NOTIFICA”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono essere inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” - nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” - il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “F (Registro)”;
    • nel campo “codice”, il codice tributo;
    • nei campi “codice ufficio”, “elementi identificativi” (composto da 17 caratteri alfanumerici) e “anno di riferimento”, i corrispondenti dati forniti dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, riportati nell’atto notificato al contribuente.

Il campo “codice atto” non deve essere valorizzato.

Risoluzione 70/E – Con la presente Risoluzione l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, delle spese per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e delle spese legali, dovute dalla controparte soccombente in giudizio, di spettanza dell’Ente, in relazione a quanto richiesto dall’ Inps con le note prot. nn. 34096 e 34114 del 13 marzo 2018.
I codici tributo in commento sono i seguenti:
  • “RSCT” denominata “Recupero spese CTU”;
  • “RSLE” denominata “Recupero spese legali”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo del contenzioso, presente nell’atto di diffida notificato al debitore;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza della richiesta presenti nell’atto di diffida, nel formato “MM/AAAA”.

La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Risoluzione 71/E - Per consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse, tramite il modello di versamento F23, a titolo di recupero delle spese di giustizia di cui all’articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l’Organizzazione Penitenziaria Militare ha chiesto l’attribuzione di un “codice ente”.
A tal fine l’Agenzia dell’Entrate, con la Risoluzione n. 71/E, istituisce il codice ente “OPM” denominato “Organizzazione Penitenziaria Militare”, da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di versamento F23.
Il suddetto codice è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Codici per i versamenti e codici attività” – “F23 - Codici per i versamenti”, “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy